14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5274 del 10 marzo 2006
Testo massima n. 1
Il giudice competente a provvedere sull’eredità giacente, ai sensi dell’art. 105 del D.L.vo n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d’appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall’art. 747, comma terzo, c.p.c.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede — genitore di figli minorenni — dalla rinunzia all’eredità, il relativo provvedimento, ancorché adottato dal tribunale «quale giudice tutelare» e non quale giudice funzionalmente competente per l’eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello [ ai sensi dell’art. 739 c.p.c. ] al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.
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