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Articolo 703 Codice di procedura civile — Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Articolo 703 Codice di procedura civile — Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso [ c.c. 1168, 1169, 1170 ] si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21.

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669bis e seguenti, in quanto compatibili.

L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669 terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669 novies, terzo comma.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3629/2014

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall’art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l’ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l’ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione “pro iudicato” da estinzione del giudizio.

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