Cass. civ. n. 1046 del 17 febbraio 1979
Testo massima n. 1
In tema di azioni possessorie, il termine stabilito dal pretore per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione si deve considerare di natura ordinatoria, mancando un'espressa attribuzione legislativa di perentorietà, ove il giudice, nelle ipotesi di domanda di reintegrazione e di domanda di manutenzione qualificata da pericolo di danno grave ed imminente, si riservi di dare i provvedimenti immediati dopo la costituzione del contraddittorio.