17 Mar Articolo 669 bis Codice di procedura civile — Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente [ 669ter, 669quater, 669quinquies ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 16851/2011
È valida, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, la contestuale proposizione, nell’atto di ricorso al Tribunale per ottenere un provvedimento cautelare, della domanda di merito concernente una controversia di lavoro, senza che assuma rilievo la circostanza che il giudice non abbia dato priorità agli adempimenti previsti dall’art. 415 c.p.c. e che nel fissare l’udienza per la trattazione del merito, non abbia rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 415, quinto comma, c.p.c., determinandosi, in tale evenienza, una nullità che resti sanata per effetto della comparizione del convenuto che abbia accettato il contraddittorio. Ne consegue che, rigettate le istanze cautelari, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti è finalizzato alla prosecuzione del giudizio, sicché la sua notifica va fatta al procuratore costituito.
Cass. civ. n. 12620/2006
In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 (in data 30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell’art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, conv. con modif. nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l’applicabilità ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990) è applicabile ai giudizi non ancora conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato. In tale ipotesi, la declaratoria di inefficacia di un sequestro adottato in precedenza dal giudice istruttore resta regolata dall’art. 669 c.p.c., ditalchè la relativa istanza va rivolta al tribunale.
Cass. civ. n. 7779/2002
In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 (30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell’art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l’applicabilità ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990, e, per ragioni di armonizzazione con la citata nuova disciplina, la inefficacia dei sequestri anteriormente autorizzati e non convalidati) non è applicabile retroattivamente ai giudizi conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato.
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