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Articolo 669 Codice di procedura civile — Giudizio separato per il pagamento di canoni

Articolo 669 Codice di procedura civile — Giudizio separato per il pagamento di canoni

Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1841/1967

L’ordinanza di rilascio dell’immobile locato con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa dal pretore o dal conciliatore a norma dell’art. 699 c.p.c., non è soggetta ad alcuna impugnazione e neppure ad istanza per regolamento di competenza, a meno che la parte non contesti la competenza principale del giudice adito, come nel caso di controversia devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate in materia agraria.

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