Art. 702 quater – Codice di procedura civile – Appello

[L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22854/2024

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudizio ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui il giudice competente rigetta l'istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati, ivi compresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali e senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova.

Cass. civ. n. 25181/2024

In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.

Cass. civ. n. 19226/2024

In tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.

Cass. civ. n. 14315/2024

Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.

Cass. civ. n. 30850/2019

L'errato "nomen juris" di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., all'esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui all'art. 702-quater c.p.c.

Cass. civ. n. 24379/2019

L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio; pertanto, ove l'appello sia stato introdotto con ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c.

Cass. civ. n. 29506/2018

Nel vigore dell'art. 19 del d.l.vo n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1, lett. f) del d.l.vo n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overrulling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

Cass. civ. n. 16893/2018

L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.

Cass. civ. n. 14478/2018

In tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma 1, c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima.

Cass. civ. n. 11331/2017

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell’art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte.

Cass. civ. n. 7401/2017

Nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., la comunicazione di cancelleria deva avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione.

Cass. civ. n. 5840/2017

Nel procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza di rigetto della domanda è, al pari di quella di accoglimento, appellabile ex art. 702 quater c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, stante la loro equiparazione ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata, ai sensi del cit. art. 702 quater.

Cass. civ. n. 22387/2015

Nel procedimento sommario di cognizione, anche l'ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell'art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità col comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'appellabilità "secundum eventum litis".

Cass. civ. n. 26326/2014

L'appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.

Cass. civ. n. 7258/2014

La pronuncia del tribunale che dichiara inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non è impugnabile per cassazione, ma è appellabile ai sensi dell'art. 702 quater cod. proc. civ. in quanto tale norma ammette l'appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 ter, sesto comma, cod. proc. civ. che, a sua volta, si riferisce all'ordinanza di cui al quinto comma dello stesso articolo, pronunciata in tutti i casi in cui il giudice «non provvede ai sensi dei commi precedenti» e, dunque, contenente la regola generale nella quale rientra anche la statuizione d'inammissibilità per tardività della domanda.

Cass. civ. n. 11465/2013

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello disciplinato dall'art. 345, secondo comma, c.p.c. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d'appello e non al tribunale in sede collegiale.