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Cassazione civile Sez. VI-1 sentenza n. 7258 del 27 marzo 2014

Cassazione civile Sez. VI-1 sentenza n. 7258 del 27 marzo 2014

Testo massima n. 1

La pronuncia del tribunale che dichiara inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non è impugnabile per cassazione, ma è appellabile ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc. civ. in quanto tale norma ammette l’appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 702 ter, sesto comma, cod. proc. civ. che, a sua volta, si riferisce all’ordinanza di cui al quinto comma dello stesso articolo, pronunciata in tutti i casi in cui il giudice «non provvede ai sensi dei commi precedenti» e, dunque, contenente la regola generale nella quale rientra anche la statuizione d’inammissibilità per tardività della domanda.

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