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Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5840 del 8 marzo 2017

Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5840 del 8 marzo 2017

Testo massima n. 1

Nel procedimento sommario di cognizione, l’ordinanza di rigetto della domanda è, al pari di quella di accoglimento, appellabile ex art. 702 quater c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, stante la loro equiparazione ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata, ai sensi del cit. art. 702 quater.

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