14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 11465 del 14 maggio 2013
Testo massima n. 1
In tema di procedimento sommario di cognizione, l’art. 702 quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello [ e non di reclamo cautelare ], la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione [ come in primo grado ] che di istruttoria [ a differenza del primo grado, ove è semplificata ], analogo a quello disciplinato dall’art. 345, secondo comma, c.p.c. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d’appello e non al tribunale in sede collegiale.
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