Cass. civ. n. 10572 del 2 agosto 2001
Testo massima n. 1
In materia di procedimento possessorio, il giudice d'appello, innanzi al quale – cessata l'originaria violazione del possesso – siano dedotti nuovi fatti di spoglio, prima di provvedere sul merito del ricorso, rigettandolo, deve pronunciarsi sulla sussistenza (quanto meno all'atto del ricorso o della decisione in primo grado) del lamentato spoglio, sia al fine della ripartizione delle spese che della successiva eventuale azione di risarcimento del danno, ed esaminare i fatti sopravvenuti, anche solo per escludere che costituiscano una prosecuzione dell'originario spoglio.