Cass. civ. n. 1142 del 20 gennaio 2005

Testo massima n. 1


Il procedimento possessorio, pur essendo caratterizzato da una fase sommaria – che si conclude con la emanazione o il diniego della tutela interdittale – e da quella successiva relativa al merito, ha conservato, anche dopo la novella di cui alla legge 353/1990, struttura unitaria, sicché con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, il giudice deve fissare l'udienza per la prosecuzione dinanzi a sè del giudizio relativamente alla fase di merito; peraltro, qualora invece il giudice abbia erroneamente assegnato un termine per la proposizione del giudizio di merito, l'atto di impulso di parte non dà luogo a un nuovo procedimento ma alla riassunzione di quello instaurato con il ricorso introduttivo, definito soltanto nella prima fase ed ancora pendente, perché non esaurito.

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