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Art. 1169 — Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

Art. 1169 — Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4448/2012

In tema di azioni possessorie, agli effetti dell’art. 1169 c.c., secondo cui la reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio, la nozione di possesso va assunta, in senso lato, come comprensiva della detenzione della “res” in base ad un contratto stipulato con lo “spoliator”: ne consegue che l’azione di reintegrazione, per la sua natura reale e per il suo carattere recuperatorio, può essere proposta anche contro colui che abbia acquistato la detenzione in virtù di un rapporto giuridico e nella consapevolezza dello spoglio. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto passivamente legittimata, rispetto all’azione di reintegrazione, la conduttrice, la quale si era giovata del denunciato spoglio, giacché riammessa nella detenzione dello stesso immobile da cui era stata in precedenza estromessa a seguito di procedura di sfratto per morosità).

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Cass. civ. n. 11583/2005

La regola dettata dall’art. 1169 c.c. è da intendere dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell’autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso e comporta che tale domanda possa essere proposta nei confronti dell’acquirente a titolo particolare se egli ha fatto l’acquisto con la consapevolezza dell’avvenuto spoglio. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell’autore dello spoglio, a protezione dell’attore ed a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale opera la norma di cui all’art. 111 c.p.c. ed in particolare quella di cui al Quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell’avente causa, senza peraltro che possa venire in rilievo la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione prevista da detta norma, tenuto conto che, non essendo trascrivibile la domanda di reintegrazione, resta irrilevante la trascrizione del titolo d’acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell’acquirente.

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Cass. civ. n. 2113/1974

È incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, l’accertamento del giudice del merito, fondato su elementi presuntivi, secondo il quale il soggetto che ha acquistato, a titolo particolare, il possesso di un fondo gravato da una servitù prediale, ha effettuato tale acquisto con la conoscenza dello spoglio compiuto dal suo dante causa in danno del titolare della servitù ed è, pertanto, legittimato passivo, ai sensi dell’art. 1169 c.c., rispetto all’azione di reintegra proposta da quest’ultimo.

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