17 Mar Articolo 157 Codice di procedura civile — Rilevabilità e sanatoria della nullità
Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15747/2018
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale ampliamento dell’ indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – è soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Cass. civ. n. 19714/2017
La nullità della notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non rientra nel novero di quelle insanabili previste dall’art. 158 c.p.c., e resta sanata, per effetto dell’art. 157 c.p.c., se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d’ufficio dal giudice; pertanto, nell’ipotesi in cui l’appellante venga a conoscenza della notificazione solo per effetto di eccezione che la controparte sollevi e documenti al momento della sua rituale costituzione, egli ne riceve “notizia” ai sensi del citato art. 157, comma 2, c.p.c. e deve sollevare la relativa eccezione nella prima difesa successiva, verificandosi, in mancanza, sanatoria.
Cass. civ. n. 19427/2017
Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell’art. 157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
Cass. civ. n. 4448/2014
Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell’art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
Cass. civ. n. 3855/2014
La regola dettata dall’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d’ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo.
Cass. civ. n. 23851/2011
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice (in mancanza di accordo delle parti), a norma dell’art. 217 secondo comma c.p.c., resta sanata, ai sensi dell’art. 157 c.p.c. se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa.
Cass. civ. n. 17495/2011
In materia di nullità dell’atto di citazione, i vizi riguardanti la “editio actionis” sono rilevabili d’ufficio dal giudice, nè sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt. 156, terzo comma, e 157 c.p.c. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.
Cass. civ. n. 7765/2010
L’inammissibilità della prova per testi nei contratti, derivante dalla previsione della forma scritta “ad probationem”, non attiene all’ordine pubblico ma alla tutela d’interessi privati, per cui non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine previsto dall’art. 157, secondo comma, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.
Cass. civ. n. 1098/2010
La regola, dettata dall’art. 157 c.p.c., secondo cui l’obbligo del giudice di esaminare l’eccezione di nullità relativa di un atto processuale presuppone che la medesima sia stata dedotta dalla parte, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni d’invalidità, costituisce un principio generale, applicabile a tutti i processi speciali di cognizione, ivi compreso il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Ne consegue che la nullità della “vocatio in ius” derivante dall’inosservanza del termine dilatorio di comparazione previsto dall’art. 15, terzo comma, della legge fall., resta sanata nel caso in cui il debitore non l’abbia specificamente dedotta nella memoria di costituzione, difendendosi nel merito.
Cass. civ. n. 12952/2007
Per far valere quale motivo di appello un vizio di nullità relativa che abbia inficiato il giudizio di primo grado, riflettendosi sulla validità della relativa sentenza, è necessario, in considerazione del disposto di cui all’art. 157 c.p.c., che la parte interessata lo abbia dedotto tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva all’atto ritenuto invalido, ovvero alla notizia di esso, e che non abbia, quindi, rinunciato tacitamente ad eccepirlo, così implicitamente sanandolo, poiché, in caso contrario, il relativo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, fermo restando peraltro, che, anche quando non si sia verificata la preclusione a far valere la suddetta nullità processuale, è necessario che la parte impugnante indichi specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata invalidità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si era censurata la sentenza di appello per non aver pronunciato sull’eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado verificatasi in apposita udienza, avendo lo stesso ricorrente ammesso di aver partecipato a quella immediatamente successiva nella quale non aveva formulato alcuna eccezione, così producendo la sanatoria della presunta nullità ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 157 c.p.c.).
Cass. civ. n. 17013/2003
Agli effetti della norma di cui al secondo comma dell’art. 157 c.p.c. — applicabile, in difetto di norme speciali, anche al procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati —, affinché sorga, per la parte che vi abbia interesse, l’onere di opporre la nullità dell’atto nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso, occorre che il denunziante, nel cui interesse è stabilito il requisito che si assume mancante, abbia avuto notizia effettiva — e non soltanto potenziale — dell’atto che si afferma nullo. (Nella specie era in discussione la tempestività della denuncia di nullità della notificazione della decisione del Consiglio dell’ordine, avvenuta a mani di persona asseritamene in nessun modo collegata o riferibile all’incolpato, nullità dall’incolpato medesimo fatta valere per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del CNF, dichiarativa dell’inammissibilità, per tardività, dell’impugnazione dinanzi ad esso proposta; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno ritenuto irrilevante la circostanza che — ai sensi dell’art. 59 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante Norme integrative e di attuazione dell’Ordinamento professionale forense — gli atti del procedimento disciplinare debbano essere depositati e le parti possano prenderne visione, atteso che, ai fini dell’art. 157 del codice di rito, ciò che viene in gioco è la conoscenza, e non la mera conoscibilità dell’atto).
Cass. civ. n. 435/2003
Il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità dell’atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (ad esempio: di esecuzione di un contratto nullo), non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati, giacchè in tal caso l’invalidità dell’atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea. (Nella specie, in relazione all’impugnativa di un licenziamento, era stata dedotta, in primo grado, la simulazione del passaggio di un lavoratore da una società alle dipendenze di un’altra società, al fine di potere attribuire alla prima il licenziamento e, perciò, invocare la tutela reale in relazione al numero dei dipendenti della stessa, ed il giudice di primo grado, escludendo l’invocata simulazione, aveva ritenuto la nullità del predetto passaggio, perché in frode alla legge; in base al principio sopraesposto, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello, che aveva riformato quella di primo grado perché affetta da ultrapetizione).
Cass. civ. n. 365/2003
Ai sensi dell’art. 157 c.p.c., affinché sussista l’obbligo del giudice di esaminare l’eccezione di nullità relativa di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni dell’invalidità. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto non sufficiente la deduzione, ad opera del convenuto, della nullità della citazione fatta attraverso il mero richiamo, in forma generica, delle norme coinvolte — nella specie gli artt. 163, numero 7, e 164 c.p.c. —, in mancanza della specificazione dell’elemento della norma — indicazione dell’udienza, invito a costituirsi nel termine, avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. — cui la deduzione era riferita).
Cass. civ. n. 16034/2002
La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall’art. 157, secondo comma, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.
Cass. civ. n. 10143/2002
Quando la legge imponga la introduzione del giudizio con citazione anziché con ricorso e l’adozione del rito ordinario anziché quello camerale, il fatto che il giudizio erroneamente sia introdotto con ricorso e si svolga col rito camerale non comporta la invalidità del giudizio stesso, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo (art. 156 c.p.c.), quando dall’erronea inversione non sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quant’altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario.
Cass. civ. n. 9553/2002
In tema di incapacità a testimoniare, la sanatoria, prevista dall’art. 157, comma secondo, c.p.c., della nullità della deposizione resa da teste incapace, per decadenza della parte interessata dalla facoltà di eccepire il vizio, risponde a un principio di ordine pubblico, rappresentato dall’esigenza di speditezza del procedimento, i cui atti non possono restare esposti ad eccezioni di nullità per un periodo di tempo indefinito. Ne consegue che la decadenza della parte dalla eccezione di nullità e la corrispondente sanatoria della nullità dell’atto sono rilevabili di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (salva la preclusione da giudicato) e possono, quindi, essere prospettate per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 7256/2002
La norma di cui all’art. 157, secondo comma, c.p.c. deve essere interpretata nel senso che la parte interessata ha l’onere di eccepire la nullità di un atto del processo (nella specie, violazione dell’art. 244 c.p.c. in tema di ammissione di prove testimoniali) nella prima istanza o difesa successiva all’atto stesso (o alla notizia di esso), ma non anche quello di reiterare l’eccezione in sede di precisazione di conclusioni. La mancata precisazione delle conclusioni, pertanto, non equivale a rinuncia, la quale può essere, al più, desumibile, ai sensi dell’art. 157, terzo comma, c.p.c., solo se l’eccezione non venga reiterata nel caso di precisazione delle conclusioni.
Cass. civ. n. 12293/2001
Il terzo che, pur essendo stato chiamato in causa da un difensore sfornito della procura a proporre istanze eccedenti l’ambito originario della lite, si costituisca in giudizio e, invece di eccepire la nullità dell’atto di chiamata, accetti il contraddittorio sul merito, non può più dedurre tale nullità (né la stessa può essere rilevata d’ufficio dal giudice) nell’ulteriore corso del procedimento.
Cass. civ. n. 4948/2001
La regola dettata dal terzo comma dell’art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi in cui la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte e non riguarda, perciò, i casi in cui, invece, questa debba essere rilevata d’ufficio. La regola non trova quindi, applicazione, quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo. (Nella specie, in una causa di divisione, l’appellante non aveva notificato l’atto di impugnazione a tutti i condividendi e il giudice di secondo grado non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, la S.C., enunciando il principio sopra citato, ha cassato la sentenza di appello, rinviando ad altra sezione della medesima Corte).
Cass. civ. n. 7919/1999
Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall’art. 437, secondo comma, c.p.c., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti una ulteriore attività processuale, e non anche a nuovi documenti la cui produzione è ammissibile — e soggiace al regime stabilito dall’art. 157, comma secondo, c.p.c. sicché la parte interessata deve far valere eventuali nullità ad essa relative nella prima istanza o difesa successiva alla produzione stessa o alla notizia di essa — a prescindere dal carattere effettivamente «nuovo» della documentazione offerta in sede di impugnazione, se cioè questa sia, o meno, preesistente rispetto al precedente grado del giudizio.
Cass. civ. n. 4690/1999
In tema di prova testimoniale dei contratti, il principio per cui le nullità riguardanti l’ammissione e l’espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. hanno carattere relativo, onde non essendo rilevabili d’ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 c.p.c.), trova deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova, ma per l’esistenza stessa del contratto.
Cass. civ. n. 5369/1998
Ai sensi dell’art. 157 comma secondo c.p.c., affinché sussista l’obbligo del giudice di esaminare l’eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga nella prima istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, atteso che, in mancanza di tale deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all’atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere.
Cass. civ. n. 12608/1997
Per il disposto dell’art. 157 c.p.c. la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa e, quindi, in caso di mancata integrazione del contraddittorio dalla parte che abbia omesso la notifica dell’atto di impugnazione al proprio litisconsorte.
Cass. civ. n. 8232/1997
Dalla disamina della (complessa) disciplina delle nullità processuali può desumersi il principio generale secondo cui la mancanza di una pronuncia «costitutiva» di nullità da parte del giudice procedente consente, all’atto processuale viziato (in via assoluta o relativa), di produrre, comunque, i suoi effetti, con la conseguenza che, al fine di addivenire alla detta pronuncia, il giudicante deve rilevare la nullità, se assoluta, (al più tardi) prima di pronunziarsi nel merito della res dubia, e, se relativa, per effetto della tempestiva denunzia fattane dalla parte (che non vi abbia dato causa) nei termini di cui all’art. 157 (e, comunque, prima della sentenza). La mancanza di tale attività di rilevazione da parte del giudice di primo grado comporta la formazione, in seno alla resa pronuncia di merito, di una sottostante ed implicita statuizione di regolarità formale del processo, rimediabile soltanto attraverso il tempestivo esperimento dei rituali mezzi di impugnazione (non totalmente devolutivi) dell’appello e del ricorso per cassazione, il cui utile esercizio postula una specifica, espressa deduzione dell’errore che si assume viziare la pronuncia impugnata, pena la formazione di un giudicato (cosiddetto «interno»), ostativo, per il giudice del gravame, ad ogni ulteriore verifica ex officio della regolarità del primo giudizio (salve le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 354 e 375 c.p.c.).
Cass. civ. n. 7088/1992
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio per non essere stata data alle parti ed ai loro difensori la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non opposta nella prima udienza successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio. A tal fine, poiché tale nullità della consulenza tecnica emerge da atti estranei alla consulenza stessa esistenti nel fascicolo d’ufficio, basta la notizia dell’avvenuto deposito della consulenza a comportare l’onere per la parte ignara dell’inizio delle operazioni di eccepire la nullità.
Cass. civ. n. 12008/1991
La sanatoria della nullità della consulenza, in relazione al comportamento della parte interessata che ometta di opporla alla prima udienza successiva alla data del deposito dell’elaborato peritale (art. 157 secondo comma c.p.c.), postula la possibilità, in detta udienza, di avere adeguata cognizione dell’elaborato stesso. Pertanto, ove tale possibilità difetti, a causa della sostanziale contestualità di quell’udienza con il deposito (nella specie, in quanto tenuta nel medesimo giorno), si deve ritenere esclusa la suddetta sanatoria in presenza di un’eccezione di nullità formulata all’udienza immediatamente seguente.
Cass. civ. n. 100/1991
Il patto che concerne l’adozione di una determinata forma per la futura conclusione di un contratto (o anche per porre validamente in essere un negozio unilaterale) non può estendersi in via analogica ad altre convenzioni non specificamente previste, come la risoluzione consensuale del rapporto, la quale non soggiace ai limiti di prova testimoniale previsti dall’art. 2723 c.c. con riguardo ai «patti posteriori alla formazione del documento», dovendosi considerare tali solo quelli che apportano alle clausole contrattuali, stipulate in forma scritta, aggiunte o modifiche destinate a regolare diversamente per il futuro particolari aspetti dei rapporto tra le parti, nel presupposto della persistenza e prosecuzione del medesimo. In tema di contratto di agenzia, la sostanziale diversità, per natura ed effetti, fra il recesso il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest’ultima ne abbia avuto conoscenza (salvo,
ex art. 1350 c.c., l’obbligo della parte recedente di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l’indennità sostitutiva) e la risoluzione consensuale, che è invece un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) comporta che la prescrizione dell’uso della forma scritta (nella specie, raccomandata con ricevuta di ritorno e preavviso di trenta giorni), pattuita per l’esercizio del recesso, non è estensibile all’ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, la cui manifestazione di volontà non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.
La regola dettata dall’art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l’azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo. In tema di contratto di agenzia, la sostanziale diversità, per natura ed effetti, fra il recesso – il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest’ultima ne abbia avuto conoscenza (salvo,
ex art. 1350 c.c., l’obbligo della parte recedente di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l’indennità sostitutiva) – e la risoluzione consensuale – che è invece un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) – comporta che la prescrizione dell’uso della forma scritta (nella specie, raccomandata con ricevuta di ritorno e preavviso di trenta giorni), pattuita per l’esercizio del recesso, non è estensibile all’ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, la cui manifestazione di volontà non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.
Cass. civ. n. 896/1987
La irrituale produzione di un documento nel giudizio di merito non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita alla parte interessata nell’udienza immediatamente successiva ad essa, con la conseguenza che, in caso di mancata tempestiva opposizione, il compimento dell’attività irregolare non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 611/1981
Le nullità attinenti alla deduzione ed all’assunzione di prove testimoniali sono relative, e perciò sanabili per acquiescenza della parte a svantaggio della quale la prova si sia svolta. Pertanto, qualora sia sentito un teste, che il giudice abbia ammesso sebbene sia stato indicato dalla parte interessata dopo il termine da lui fissato, senza alcuna opposizione della controparte, che abbia anzi assistito all’escussione, la nullità derivante dalla tardiva indicazione deve ritenersi sanata.
Cass. civ. n. 1567/1976
Il vizio di citazione derivante dal difetto di legittimazione ad processum del soggetto in età minore, chiamato in giudizio in proprio e non in persona del suo legale rappresentante, dà luogo ad una nullità che può essere rilevata oltre i termini previsti dall’art. 157, secondo comma, c.p.c. Tale nullità, però, resta definitivamente sanata qualora il soggetto interessato, divenuto maggiorenne abbia accettato il contraddittorio, senza sollevare alcuna eccezione; in tal caso il di lui comportamento concludente integra pure una ratifica della procura ad litem, originariamente nulla, in quanto esprime una tacita approvazione dell’attività del procuratore.
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