14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15747 del 15 giugno 2018
Posted at 17:40h
in Massimario
Testo massima n. 1
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale ampliamento dell’ indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – è soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]