14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4448 del 25 febbraio 2014
Testo massima n. 1
È meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l'”iter” logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132, secondo comma, n. 4 ], cod. proc. civ. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione. [ Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una pronuncia di merito che, in ordine alla liquidazione del cosiddetto “danno biologico permanente”, nel recepire le indicazioni della consulenza tecnica d’ufficio quanto all’importo da liquidare, non aveva specificato quali fossero le tabelle di calcolo utilizzate per pervenire alla liquidazione e la percentuale d’invalidità permanente riscontrata, non consentendo, pertanto, di ricostruire come e perché fosse arrivata a tale quantificazione ].
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Testo massima n. 2
Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell’art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
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