14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7256 del 17 maggio 2002
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 157, secondo comma, c.p.c. deve essere interpretata nel senso che la parte interessata ha l’onere di eccepire la nullità di un atto del processo [ nella specie, violazione dell’art. 244 c.p.c. in tema di ammissione di prove testimoniali ] nella prima istanza o difesa successiva all’atto stesso [ o alla notizia di esso ], ma non anche quello di reiterare l’eccezione in sede di precisazione di conclusioni. La mancata precisazione delle conclusioni, pertanto, non equivale a rinuncia, la quale può essere, al più, desumibile, ai sensi dell’art. 157, terzo comma, c.p.c., solo se l’eccezione non venga reiterata nel caso di precisazione delle conclusioni.
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