Cass. civ. n. 27607 del 29 ottobre 2019

Testo massima n. 1


La violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazione della sua contumacia, costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata.

Normativa correlata