14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10143 del 12 luglio 2002
Testo massima n. 1
Quando la legge imponga la introduzione del giudizio con citazione anziché con ricorso e l’adozione del rito ordinario anziché quello camerale, il fatto che il giudizio erroneamente sia introdotto con ricorso e si svolga col rito camerale non comporta la invalidità del giudizio stesso, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo [ art. 156 c.p.c. ], quando dall’erronea inversione non sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quant’altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario.
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