14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 19714 del 8 agosto 2017
Testo massima n. 1
La nullità della notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non rientra nel novero di quelle insanabili previste dall’art. 158 c.p.c., e resta sanata, per effetto dell’art. 157 c.p.c., se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d’ufficio dal giudice; pertanto, nell’ipotesi in cui l’appellante venga a conoscenza della notificazione solo per effetto di eccezione che la controparte sollevi e documenti al momento della sua rituale costituzione, egli ne riceve “notizia” ai sensi del citato art. 157, comma 2, c.p.c. e deve sollevare la relativa eccezione nella prima difesa successiva, verificandosi, in mancanza, sanatoria.
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