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Articolo 122 Codice di procedura civile — Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

Articolo 122 Codice di procedura civile — Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana .

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14792/2014

La mera presenza di un interprete di fiducia di un cittadino straniero, parte di un procedimento innanzi all’autorità giudiziaria, non è, di per sé, causa di nullità, ove non risulti che questi sia concretamente intervenuto nell’attività processuale di udienza, traducendo, per l’organo giudicante e per lo straniero medesimo, gli atti ivi svoltisi, fermo restando che l’eventuale nullità, per violazione dell’art. 122 cod. proc. civ., degli atti compiuti con il suo intervento non investe la regolarità del contraddittorio, ma solo le modalità di audizione dello straniero, per cui deve essere eccepita dalla parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva alla stessa audizione.

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Cass. civ. n. 20715/2012

In base all’art. 100 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, diretto a tutelare una minoranza linguistica territoriale, soltanto “i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano” hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, sicché un cittadino di lingua tedesca non residente nella provincia di Bolzano non può redigere in tedesco l’atto introduttivo del giudizio, ma deve attenersi alla regola generale dell’uso della lingua italiana, posta dall’art. 122 c.p.c., incorrendo, altrimenti, in una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 23 bis del d.p.r. n. 574 del 1988, aggiunto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 283 del 2001, salva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ove il convenuto si costituisca in giudizio ed accetti l’uso della lingua tedesca, in tal modo qualificando il processo, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 574, come processo “monolingue” in tedesco.

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Cass. civ. n. 1916/2011

Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige nel processo civile, l’art. 23 bis del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, che prevede la nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo negli atti successivi redatti nella lingua diversa da quella scelta per il processo, si riferisce ai soli atti processuali in senso stretto e non a quegli atti, come la procura alle liti o la procura rilasciata al rappresentante processuale, che sono preparatori al processo, ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l’art. 123 c.p.c.. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato che correttamente i giudici di merito avevano ritenuto valido ed efficace – in un cd. processo monolingue – l’appello redatto in lingua tedesca, nonostante la procura a margine del detto atto fosse stata redatta in lingua italiana).

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Cass. civ. n. 1608/2011

In tema di valutazione delle prove, l’art. 122 c.p.c. che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti. Ne consegue che il giudice del merito non può da un lato dichiarare nulla la deposizione testimoniale resa nell’unica lingua, nella specie l’inglese, conosciuta dal teste, in mancanza dell’interprete in udienza, e dall’altro non riconoscere alcun valore giuridico alla dichiarazione del teste tradotta in italiano, atteso che agli scritti provenienti da terzi può riconoscersi, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., valore probatorio indiziario, in concorso con altri elementi idonei a suffragarne l’attendibilità.

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Cass. civ. n. 11038/2004

Ai sensi dell’art. 122 c.p.c., l’italiano resta la lingua ufficiale del processo, che deve essere usata per gli atti compiuti dal difensore della parte appartenente alla minoranza linguista, di cui quest’ultima ha però il diritto di chiedere la traduzione. Il rifiuto eventualmente opposto dal giudice non determina tuttavia, ex se l’invalidità degli atti processuali per mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell’art. 6 Cost., una tale conseguenza potendosi avere solo quando l’interessato deduca che la mancata traduzione non l’ha posto, in concreto, nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti processuali compiuti nella lingua ufficiale, menomandolo nei propri diritti di azione e di difesa. La verifica se la parte processuale che gode della protezione conosca o meno la lingua italiana e se la mancata traduzione abbia inciso sul diritto dell’appartenente alla minoranza linguistica di agire e di difendersi nel processo è demandata, previa necessaria specifica denuncia dell’interessato, in via esclusiva al giudice del merito, di talché ove questi — con valutazione immune da vizi, e quindi insindacabile in sede di legittimità escluda un simile pregiudizio, la violazione in sé della tutela accordata dall’ordinamento interno al cittadino appartenente alla minoranza linguistica resta priva di rilevanza (cfr. Corte cost., sentenza n. 15 del 1996). (Principio espresso in fattispecie di cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena).

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Cass. civ. n. 2748/2002

Nei procedimenti previsti dalla Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64) in tema di illecita sottrazione di minori, non è necessaria la nomina d’ufficio di un interprete di fiducia per il cittadino straniero che vi prenda parte, stante la mancanza, nel testo normativo, di una prescrizione in tal senso ed apparendo la posizione di detto soggetto adeguatamente tutelata dalla presenza dell’interprete nominato ai sensi dell’art. 122 c.p.c., il quale, dopo aver prestato giuramento, è tenuto a tradurre non solo all’organo giudicante le dichiarazioni rese nella sua lingua dallo straniero, ma anche allo straniero stesso nella sua lingua, il contenuto delle domande rivoltegli e le deduzioni delle parti al riguardo, in modo che egli sia pienamente in grado di comprendere il significato di quanto gli si chiede e di rendere dichiarazioni adeguate e coerenti.

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Cass. civ. n. 12591/2001

Le sentenze emanate nella regione Friuli-Venezia Giulia (nella specie, dal giudice di pace di Trieste) che non siano tradotte in lingua slovena (in violazione, pertanto, del disposto dell’art. 8 della legge n. 73/1977, di ratifica del trattato di Osimo del 10 novembre 1975), non possono ritenersi affette da nullità qualora l’omessa traduzione non determini una concreta menomazione del diritto di difesa della parte, in violazione dell’art. 24 della Costituzione, atteso che il principio della tutela delle minoranze linguistiche previsto dall’art. 6 della Carta fondamentale non costituzionalizza i relativi trattati, che rimangono, pertanto, operativi, nel diritto interno, per effetto e con la forza impressa dalla relativa legge di ratifica. (Nella specie, la violazione del diritto di difesa è stata esclusa dal giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., avendo la parte ricorrente mostrato ampia conoscenza della lingua italiana, come dimostrato dall’azione risarcitoria proposta).

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Cass. civ. n. 13295/2000

Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella regione Trentino-Alto Adige, l’art. 20 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 non prevede la nullità degli atti redatti in lingua diversa da quella che deve considerarsi lingua del processo civile e tale silenzio non può non essere significativo se si considera che, invece, per altre ipotesi (artt. 15, 16) considerate nello stesso provvedimento legislativo la nullità è espressamente prevista. Ne consegue che l’inosservanza della citata disposizione può comportare solo sanzioni disciplinari, ai sensi del successivo art. 37.

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Cass. civ. n. 10831/1994

La parte che produce documenti in lingua straniera ha l’onere di produrne anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice — che non conosca detta lingua — disporre d’ufficio tale traduzione, in mancanza d’istanza della parte interessata a far esaminare i documenti stessi (il cui valore probatorio ex adverso contestato) e tenuta a sopportare le spese della relativa traduzione.

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Cass. civ. n. 4537/1990

Il principio dell’obbligatorietà della lingua italiana si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra questi, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche a documenti prodotti dalle parti; quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera il giudice, ai sensi dell’art. 123 c.p.c., ha la facoltà e non l’obbligo di nominare un traduttore per cui il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.

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