14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14792 del 30 giugno 2014
Testo massima n. 1
La mera presenza di un interprete di fiducia di un cittadino straniero, parte di un procedimento innanzi all’autorità giudiziaria, non è, di per sé, causa di nullità, ove non risulti che questi sia concretamente intervenuto nell’attività processuale di udienza, traducendo, per l’organo giudicante e per lo straniero medesimo, gli atti ivi svoltisi, fermo restando che l’eventuale nullità, per violazione dell’art. 122 cod. proc. civ., degli atti compiuti con il suo intervento non investe la regolarità del contraddittorio, ma solo le modalità di audizione dello straniero, per cui deve essere eccepita dalla parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva alla stessa audizione.
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