14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20715 del 22 novembre 2012
Testo massima n. 1
In base all’art. 100 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, diretto a tutelare una minoranza linguistica territoriale, soltanto “i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano” hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, sicché un cittadino di lingua tedesca non residente nella provincia di Bolzano non può redigere in tedesco l’atto introduttivo del giudizio, ma deve attenersi alla regola generale dell’uso della lingua italiana, posta dall’art. 122 c.p.c., incorrendo, altrimenti, in una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 23 bis del d.p.r. n. 574 del 1988, aggiunto dall’art. 11 del d.l.vo n. 283 del 2001, salva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ove il convenuto si costituisca in giudizio ed accetti l’uso della lingua tedesca, in tal modo qualificando il processo, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 574, come processo “monolingue” in tedesco.
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