14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1608 del 24 gennaio 2011
Testo massima n. 1
In tema di valutazione delle prove, l’art. 122 c.p.c. che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti. Ne consegue che il giudice del merito non può da un lato dichiarare nulla la deposizione testimoniale resa nell’unica lingua, nella specie l’inglese, conosciuta dal teste, in mancanza dell’interprete in udienza, e dall’altro non riconoscere alcun valore giuridico alla dichiarazione del teste tradotta in italiano, atteso che agli scritti provenienti da terzi può riconoscersi, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., valore probatorio indiziario, in concorso con altri elementi idonei a suffragarne l’attendibilità.
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