14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13295 del 5 ottobre 2000
Testo massima n. 1
Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella regione Trentino-Alto Adige, l’art. 20 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 non prevede la nullità degli atti redatti in lingua diversa da quella che deve considerarsi lingua del processo civile e tale silenzio non può non essere significativo se si considera che, invece, per altre ipotesi [ artt. 15, 16 ] considerate nello stesso provvedimento legislativo la nullità è espressamente prevista. Ne consegue che l’inosservanza della citata disposizione può comportare solo sanzioni disciplinari, ai sensi del successivo art. 37.
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