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Articolo 92 Codice di procedura civile — Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Articolo 92 Codice di procedura civile — Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue ; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte [ disp. att. 151 2 ].

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. [ Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ].

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione [ disp. att. 88 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8346/2018

In tema di spese processuali, dovendo trovare un adeguato supporto motivazionale il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” ex art. 92 c.p.c., pur nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, la compensazione delle spese giustificata dall’esiguo valore della causa si traduce, allorquando l’importo delle stesse sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa ed in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l’illogicità e l’erroneità delle motivazioni addotte.

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Cass. civ. n. 9532/2017

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

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Cass. civ. n. 21083/2015

In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

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Cass. civ. n. 14546/2015

In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado.

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Cass. civ. n. 11301/2015

L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione ed all’esiguità della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all’art. 24 Cost., nonché della regola generale dell’art. 91 cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 24634/2014

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione vigente “ratione temporis”, introdotta dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, può essere disposta la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, la cui configurabilità è esclusa, peraltro, dalla mera “peculiare natura” della declaratoria di improcedibilità dell’appello. (Nella specie, il giudice di merito, nel dichiarare improcedibile l’appello avverso una sentenza di opposizione agli atti esecutivi, notoriamente inappellabile, aveva compensato le spese del giudizio di gravame per la “peculiare natura” della pronuncia).

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Cass. civ. n. 16037/2014

In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento.

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Cass. civ. n. 319/2014

In tema di spese processuali, l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, che non possono essere ravvisate nella oggettiva “opinabilità della soluzione accolta”, in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicché l’ordinario esercizio nell’esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finché non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità.

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Cass. civ. n. 1703/2013

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha individuato l’oggetto della lite nell’attribuzione di un assegno in favore di un coniuge, ed ha concluso che l’obbligato era il soccombente principale, in quanto gravato dell’assegno sia pure non con la modalità da lui considerata più svantaggiosa).

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Cass. civ. n. 1371/2013

Ai fini della compensazione delle spese processuali, i “giusti motivi”, di cui all’art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), possono fondarsi sull’affidamento riposto dal soccombente nelle risultanze di un pubblico registro (nella specie, affidamento riposto dal prefetto, che, per una violazione del codice della strada, aveva sanzionato il proprietario risultante dal P.R.A., nonostante egli avesse ceduto il veicolo, già prima dell’infrazione, con trasferimento non trascritto).

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Cass. civ. n. 1023/2013

Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d’ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d’ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell’interesse generale della giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti.

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Cass. civ. n. 13460/2012

In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l’entra in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono “giusti motivi” esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata.

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Cass. civ. n. 2572/2012

L’art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo poi nel merito, la statuizione sulla compensazione delle spese per aver il TSAP dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse processuale del ricorrente, senza affrontare alcuna questione “nuova”).

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Cass. civ. n. 316/2012

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis” prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali l’esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso, ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni, atteso che le decisioni altalenanti ben possono dipendere dalla difficoltà pratica d’identificare la fattispecie corrispondente. (Principio enunciato con riferimento alla giurisprudenza che afferma la sussistenza della competenza per materia del giudice di pace sulle cause relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali, con esclusione solo di quelle in cui si controverta dell’esistenza stessa del diritto, precisandosi che sussistono varie declinazioni del suddetto orientamento con riferimento al diritto al parcheggio).

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Cass. civ. n. 26987/2011

In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia).

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Cass. civ. n. 15413/2011

In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. (Fattispecie in cui è stato ritenuto insufficiente il mero richiamo alla formula generica “in considerazione delle questioni trattate”, non altrimenti specificate e senza che vi fosse soccombenza reciproca tra le parti).

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Cass. civ. n. 25250/2010

In materia di spese processuali, il provvedimento di compensazione per giusti motivi delle spese del giudizio di primo grado è adeguatamente motivato ove si fondi sull’ingiustificato rifiuto della proposta transattiva, proveniente dalla controparte, per una somma superiore a quella successivamente riconosciuta dal giudice d’appello, assumendo rilievo tale condotta quale comportamento processuale idoneo a fondare la decisione sulle spese, restando inapplicabili le condizioni di validità dell’offerta, di cui all’art. 1208 c.c., che operano esclusivamente nell’ambito dei principi sull’adempimento delle obbligazioni.

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Cass. civ. n. 21521/2010

L’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese “per motivi di equità”, non altrimenti specificati.

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Cass. civ. n. 20324/2010

Nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 2, primo comma, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati.

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Cass. civ. n. 7766/2010

Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i “giusti motivi” di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92 c.p.c. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2006, a seguito della sostituzione del secondo comma di detta norma per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. a, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e succ. modif. ed integr.) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l’esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.

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Cass. civ. n. 22381/2009

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

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Cass. civ. n. 22122/2009

Il giudice di merito, nell’ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti “pro quota”, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell’ausiliare deve ritenersi resa nell’interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell’interesse comune delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di censura secondo cui tali spese andavano a carico soltanto dell’assegnatario a vantaggio del quale era andato l’accertamento).

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Cass. civ. n. 7523/2009

In tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 c.p.c. recata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza merito che, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare solamente per mancanza di proporzionalità tra i comportamenti contestati, ed effettivamente esistenti, e la sanzione espulsiva, aveva statuito che “la valutazione complessiva della condotta dell’appellato posta in essere durante l’intero arco del rapporto di lavoro” integrava i giusti motivi di compensazione).

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Cass. civ. n. 20598/2008

Nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a ) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese «per giusti motivi » deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito ). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito ) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come a titolo meramente esemplificativo nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

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Cass. civ. n. 16212/2008

La pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali. La suddetta pronuncia, quindi, non implica che dette spese rimangano a carico della parte anticipataria e si sottraggano alla regola legale della solidarietà passiva dei contendenti e della loro divisibilità per quote eguali nei rapporti interni.

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Cass. civ. n. 14563/2008

L’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a ), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Tale esigenza non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla «peculiarità della fattispecie » in quanto una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione.

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Cass. civ. n. 20017/2007

In caso d’integrale vittoria di una parte, la compensazione delle spese di lite per «giusti motivi» deve trovare nella motivazione della decisione una giustificazione quanto meno desumibile dall’intero contesto del provvedimento anche se non dall’esplicita mensione di argomentazioni ad hoc. In mancanza, il potere del giudice deve ritenersi esercitato in aperta violazione dell’art. 24 Cost. in particolare quando il valore della causa sia di modesta entità ed in concreto economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali. (Nella fattispecie, pur non essendo applicabile ratione temporis la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che non conteneva alcuna specificazione delle ragioni della compensazione delle spese di lite in caso di vittoria di una sola parte, per violazione di legge e difetto di motivazione).

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Cass. civ. n. 16205/2007

In tema di spese processuali, integra gli estremi della violazione di legge (articolo 92, secondo comma, c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, la decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata da generici «motivi di opportunità e di equità» quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono né da una motivazione esplicitamente specifica né, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede.

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Cass. civ. n. 15882/2007

La modifica dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., da parte della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione delle spese di lite, vale soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Per i giudizi instaurati precedentemente è ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi in cui sia accompagnata da ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto dal giudice di merito.

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Cass. civ. n. 4854/2007

In tema di spese processuali, l’art. 2, comma 1, lettera a), della L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha sostituito il secondo comma dell’art. 92 c.p.c., il quale, nel testo novellato, dispone che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Tale norma non ha, peraltro, portata retroattiva, prevedendo espressamente il comma 4 dello stesso articolo che la disposizione del comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006, applicandosi ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Pertanto, con riguardo a quelli precedenti, continua a trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore della normativa preesistente, secondo la quale le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese possono anche emergere dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia, cui la decisione sulle spese accede. (Mass. redaz.).

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Cass. civ. n. 4388/2007

In tema di regolamento delle spese processuali, la violazione dell’art. 91 c.p.c. si verifica soltanto nel caso in cui le stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, peraltro, deve essere congruamente motivata, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in oggetto non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera decisione cui quella relativa alla compensazione accede; e ciò tanto più nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fatto riferimento alla sussistenza di giusti motivi, dovendo tale enunciazione essere posta in relazione ed essere integrata con la complessiva motivazione della sentenza, che è inscindibilmente connessa alla pronuncia sulle spese.

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Cass. civ. n. 5783/2006

Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica” quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell’ipotesi di compensazione “per giusti motivi”. In difetto di tale motivazione verrebbe violato l’art 24 Cost. qualora il valore della causa fosse di modesta entità o comunque in concreto di gran lunga inferiore rispetto alle spese processuali. Né il potere equitativo attribuito al giudice dal secondo comma dell’art. 92 può comportare un giudizio di assoluto carattere extragiuridico, dovendo le ragioni del provvedimento di compensazione trovare un limite nei principi e nelle norme fondamentali dell’ordinamento, come quelli posti a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e delle altre situazioni giuridiche soggettive.

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Cass. civ. n. 4755/2004

In caso di accoglimento parziale della domanda, possono sussistere i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali qualora la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli assunti avversari, ma non sussiste un’ipotesi di soccombenza reciproca; ne consegue che la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata a pagare per l’intero le spese legali sostenute dall’altra parte, in quanto questa possibilità è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale — espressamente motivata — di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.

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Cass. civ. n. 13427/2003

Al sensi del’art. 92, primo comma, c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall’art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l’altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti — con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtà processuale — che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto dovere.

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Cass. civ. n. 5976/2001

Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, ove il giudice, con pregresso provvisorio decreto di liquidazione, abbia posto le spese di consulenza tecnica d’ufficio a carico della parte poi risultata soccombente, la statuizione di compensazione comporta che quest’ultima parte non possa ripetere dalla parte vittoriosa, neppure per la metà, le somme anticipate per il pagamento del compenso al consulente, le quali restano pertanto a totale carico della parte che le ha anticipate.

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Cass. civ. n. 15353/2000

Al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c. Tale violazione è rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese.

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Cass. civ. n. 9400/1999

Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale e non considerate nella nota di cui all’art. 75 att. c.p.c., possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste, che si desumono dal potere del giudice, ex art. 92, primo comma, c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabili anche agli effetti della liquidazione del danno di cui si tratta.

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Cass. civ. n. 1743/1996

Il principio per cui le spese di giudizio non possono essere poste a carico della parte anche solo parzialmente vittoriosa soffre deroga soltanto con riferimento alle spese che la stessa parte abbia causato all’altra per trasgressione del dovere di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c.

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Cass. civ. n. 9597/1994

La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l’espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto l’esistenza di giusti motivi — individuati nella particolare complessità e nella novità delle questioni trattate — per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado).

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Cass. civ. n. 7101/1994

La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell’inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l’altra parte deduca e dimostri nell’indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi.

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Cass. civ. n. 2653/1994

In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c. Ne consegue che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all’entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi — secondo il discrezionale apprezzamento ad opera del giudice, del loro vario atteggiarsi — i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un’ipotesi di soccombenza reciproca.

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Cass. civ. n. 2124/1994

In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione; non integra, del resto, il presupposto della soccombenza, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito può tener conto per l’eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese.

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Cass. civ. n. 6831/1991

Nelle controversie di lavoro, la decisione definitiva sull’onere delle spese per la consulenza tecnica d’ufficio non si sottrae alla disciplina generale in materia (artt. 91, 92 c.p.c.), con la conseguenza che il giudice del merito può, motivatamente, escluderle dalla compensazione disposta per le altre spese e porle a carico di una delle parti.

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Cass. civ. n. 2174/1986

Ai sensi del primo comma dell’art. 92 c.p.c., il giudice può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese processuali anche non ripetibili, che per trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. la medesima abbia causato alla controparte; inoltre, la condanna a dette spese può essere irrogata, nei soli confronti della parte soccombente, anche quando ricorre l’ipotesi della responsabilità aggravata prevista dalla norma dell’art. 96 c.p.c.

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Cass. civ. n. 1111/1986

Nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti. (Nella specie, in base al surriportato principio, si è ritenuto che la corte del merito aveva correttamente compensato le spese inerenti alla divisione dei buoni fruttiferi, avvenuta senza contestazione, e, posto, invece, a carico della parte soccombente, le spese del giudizio attinente alla proprietà di un libretto bancario).

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Cass. civ. n. 5928/1980

Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il lavoratore non è soggetto all’anticipazione delle spese per atti disposti dal giudice (nella specie, consulenza tecnica d’ufficio), dovendo le stesse o essere addossate all’ente assicuratore o essere anticipate dall’erario a norma dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, senza che il lavoratore sia costretto a chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sicché, ove per un’erronea applicazione dell’art. 90 c.p.c., tale anticipazione sia stata disposta, deve essere ordinata la restituzione del relativo importo. Pertanto, nei confronti del lavoratore, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 92, comma primo, parte prima, c.p.c., che esclude dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue, né il disposto del secondo comma dello stesso art. 92 circa la compensazione fra le parti delle stesse spese.

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Cass. civ. n. 3716/1980

Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l’eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell’art. 92 c.p.c.

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