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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2124 del 3 marzo 1994

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2124 del 3 marzo 1994

Testo massima n. 1

In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione; non integra, del resto, il presupposto della soccombenza, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito può tener conto per l’eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese.

Testo massima n. 2

L’ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell’eccezione di prescrizione [ presuntiva ], può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione della legittimazione passiva della somma richiesta e dell’entità della stessa, e dalla richiesta di compensazione con il credito vantato a titolo risarcitorio.

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