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Art. 2959 — Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

Art. 2959 — Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30058/2017

La prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c. si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione.

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Cass. civ. n. 2977/2016

Il debitore che neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l’obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l’eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile.

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Cass. civ. n. 26986/2013

In tema di prescrizione presuntiva, l’affermazione del debitore in ordine all’insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa.

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Cass. civ. n. 12771/2012

In tema di prescrizioni presuntive, l’ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell’entità della somma richiesta.

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Cass. civ. n. 9509/2012

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, del credito retributivo da lavoro), non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio, assumendo valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.

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Cass. civ. n. 6940/2010

La dichiarazione dell’erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto soggetto a prescrizione presuntiva, di non essere informato se il debito sia stato o meno estinto dal suo dante causa, implica ammissione dell’avvenuta costituzione dei rapporto da cui è sorto il credito azionato ma non anche ammissione che l’obbligazione non è stata estinta e, pertanto, non importa il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, fatta valere. Ne consegue che spetta al giudice di merito valutare se il comportamento complessivamente posto in essere dall’erede sia, o meno, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva. La disposizione dell’art. 2959 c.c. – per cui l’eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la solleva ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta – è applicabile anche all’erede dell’obbligato originario, per il quale, però, la non conoscenza dell’obbligazione può avere idoneità a conferire a determinati comportamenti processuali (diversamente dal caso in cui siano stati tenuti dall’obbligato originario) una compatibilità logica e giuridica con l’eccezione di prescrizione presuntiva, compatibilità sussistente nel caso in cui l’erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto dichiari di non conoscere la sottoscrizione del proprio dante causa in calce ad una scrittura privata).

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Cass. civ. n. 26219/2009

La proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia. in quanto, secondo il disposto di cui all’art. 2959 c.c., l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione comporta soltanto il rigetto dell’eccezione anzidetta, ma non già l’incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l’eccezione di legittimazione passiva del debitore convenuto in giudizio, da questi sollevata in via principale rispetto all’ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva del debito controverso).

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Cass. civ. n. 21107/2009

L’eccezione di prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore che abbia ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi l’esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il vero creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio oppure sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia.

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Cass. civ. n. 22081/2007

In tema di prescrizioni presuntive, la relativa eccezione della parte opponente trova rigetto, ai sensi dell’articolo 2959 c.c., anche quando l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta è fatta dal suo difensore munito di procura alle liti, seppure sprovvisto di procura speciale. (Nella specie la S.C., cassando l’impugnata sentenza, ha ritenuto che non potesse essere valutata come ammissione incompatibile con l’eccezione quanto contenuto nella missiva che nel corso delle fasi precedenti il contenzioso giudiziario proveniva da un legale non ancora incaricato del mandato difensivo).

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Cass. civ. n. 7883/2006

A norma dell’art. 2959 c.c., la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Tuttavia, la dichiarazione del debitore che affermi di non sapere se il suo dante causa abbia, prima del trasferimento del debito, provveduto o meno al pagamento dello stesso, non costituisce ammissione di mancata estinzione dell’obbligazione. (Fattispecie relativa al debito concernente il pagamento del compenso professionale per l’incarico di redazione del progetto di ristrutturazione di un ospedale, debito sorto in capo ad un ente ospedaliero e trasferito alla U.s.l. per effetto della istituzione del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 66 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 87 della legge reg. della Puglia n. 8 del 1981).

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Cass. civ. n. 10998/2001

L’eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella di pagamento, quando si eccepisce il completo adempimento.

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Cass. civ. n. 6850/2001

Nell’eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l’eccezione di prescrizione estintiva, stante l’incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione. Pertanto proposte in primo grado ambedue le eccezioni e riproposta in appello solo quella di prescrizione presuntiva, l’eccezione di prescrizione estintiva deve ritenersi rinunciata ex art. 346 c.p.c. e non può, quindi, essere riproposta ili sede di legittimità, ritenendola compresa in quella della prescrizione estintiva.

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Cass. civ. n. 634/2000

La proposizione di un’eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito da parte del convenuto, in quanto il disposto dell’art. 2957 c.c. va inteso nel senso che l’ammissione del fatto comporta il rigetto dell’eccezione, ma non anche che la proposizione di quest’ultima determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito.

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Cass. pen. n. 4489/1996

Il principio della immutabilità del giudice, stabilito dall’art. 525, secondo comma c.p.p. con riferimento alla sentenza pronunziata all’esito del dibattimento, è applicabile anche alle ordinanze adottate all’esito della procedura in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., con la conseguente nullità del provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione di tutte le udienze. La nullità in questione, tuttavia, non ricorre se la procedura — a seguito di precedente rinvio disposto anche per la acquisizione di ulteriore documentazione — viene riprodotta ex novo innanzi ad un collegio diverso che provveda alla complessiva trattazione (la quale comprende ogni attività finalizzata alla decisione, come l’esame delle acquisizioni probatorie e delle richieste delle parti). È invece estraneo al concetto di trattazione il mero rinvio preliminare all’esame del merito della res iudicanda.

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Cass. civ. n. 2124/1994

L’ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell’eccezione di prescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione della legittimazione passiva della somma richiesta e dell’entità della stessa, e dalla richiesta di compensazione con il credito vantato a titolo risarcitorio.

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Cass. civ. n. 362/1994

Le deduzioni, con le quali il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva, perché non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma ad essa aderiscono e la confermano.

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Cass. civ. n. 10332/1993

L’eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se il debitore sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto diverso e ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, con implicita negazione del credito, sia pure limitatamente ad una parte di esso, e non anche, nel caso di rapporti giuridici distinti, ancorché aventi ad oggetto analoghe prestazioni (nella specie: prestazioni professionali), per i quali la pluralità dei crediti fatti valere comporta, per l’autonomia dei rapporti stessi, la possibilità di riferire la prescrizione presuntiva anche soltanto ad alcuni di essi.

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