14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9509 del 12 giugno 2012
Posted at 16:13h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di prescrizione presuntiva [ nella specie, del credito retributivo da lavoro ], non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio, assumendo valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.
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