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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12771 del 23 luglio 2012

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12771 del 23 luglio 2012

Testo massima n. 1

In tema di prescrizioni presuntive, l’ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore [ che comporta il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva ] può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell’entità della somma richiesta.

Testo massima n. 2

La fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall’art. 2112 c.c. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato [ nella specie, locazione e non affitto d’azienda ] essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione delle condizioni per l’operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa, ossia la continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell’impresa e l’oggetto di quest’ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l’impiego del medesimo personale e l’utilizzo dei medesimi beni aziendali.

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