Cass. civ. n. 10332 del 19 ottobre 1993
Testo massima n. 1
L'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se il debitore sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto diverso e ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, con implicita negazione del credito, sia pure limitatamente ad una parte di esso, e non anche, nel caso di rapporti giuridici distinti, ancorché aventi ad oggetto analoghe prestazioni (nella specie: prestazioni professionali), per i quali la pluralità dei crediti fatti valere comporta, per l'autonomia dei rapporti stessi, la possibilità di riferire la prescrizione presuntiva anche soltanto ad alcuni di essi.