14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9597 del 15 novembre 1994
Testo massima n. 1
La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l’espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. [ Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto l’esistenza di giusti motivi — individuati nella particolare complessità e nella novità delle questioni trattate — per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado ].
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