14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 11301 del 1 giugno 2015
Testo massima n. 1
L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. [ come sostituito dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ], nella parte in cui prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione ed all’esiguità della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all’art. 24 Cost., nonché della regola generale dell’art. 91 cod. proc. civ.
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