14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4755 del 9 marzo 2004
Testo massima n. 1
In caso di accoglimento parziale della domanda, possono sussistere i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali qualora la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli assunti avversari, ma non sussiste un’ipotesi di soccombenza reciproca; ne consegue che la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata a pagare per l’intero le spese legali sostenute dall’altra parte, in quanto questa possibilità è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale — espressamente motivata — di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.
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