Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4755 del 9 marzo 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4755 del 9 marzo 2004

Testo massima n. 1

In caso di accoglimento parziale della domanda, possono sussistere i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali qualora la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli assunti avversari, ma non sussiste un’ipotesi di soccombenza reciproca; ne consegue che la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata a pagare per l’intero le spese legali sostenute dall’altra parte, in quanto questa possibilità è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale — espressamente motivata — di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze