14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14563 del 30 maggio 2008
Testo massima n. 1
L’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a ], della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Tale esigenza non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla «peculiarità della fattispecie » in quanto una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione.
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