17 Mar Articolo 81 Codice di procedura civile — Sostituzione processuale
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 16904/2018
La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull’attore l’onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all’esecuzione ha ritenuto insussistente l’onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale).
Cass. civ. n. 11744/2018
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l’eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell’obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d’ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto – ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma – atteso che nella specie quest’ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo).
Cass. civ. n. 8821/2015
Il principio per cui il difetto di legittimazione processuale è sanato “ex tunc” dalla costituzione nel successivo grado di giudizio del soggetto legittimato (nella specie, per raggiunta maggior età), il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, non si applica ove sia intervenuta una pronuncia d’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che la semplice volontà di ratifica non è sufficiente a rimuovere gli effetti di tale pronuncia, che, invece, deve essere impugnata per vizi suoi propri.
Cass. civ. n. 4340/2013
Nell’ipotesi di supercondominio, ciascun condomino, proprietario di alcuna delle unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che lo compongono, è legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni degli stessi ed a partecipare alla relativa assemblea, con la conseguenza che le disposizioni dell’art. 1136 c.c., in tema di formazione e calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale e personale del medesimo supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le porzioni comprese nel complesso e da tutti i rispettivi titolari. (Nella specie la S.C. ha ravvisato la legittimazione del singolo condomino ad impugnare la sentenza inerente all’apposizione di cancelli su area antistante e comune agli edifici del supercondominio).
Cass. civ. n. 2091/2012
Al giudice è consentito accertare d’ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la “legitimatio ad causam” attiva e passiva, ma non di rilevare d’ufficio l’effettiva titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio. Ne consegue che, in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, non è rilevabile d’ufficio la circostanza che il convenuto non sia proprietario del veicolo che ha causato il danno, se essa non sia stata tempestivamente eccepita.
Cass. civ. n. 333/2011
La servitù di uso pubblico è caratterizzata dall’utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, di un bene il quale sia idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo; la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di tale diritto spetta non soltanto all’ente territoriale che rappresenta la collettività – normalmente il Comune – ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività “uti singulus”.
Cass. civ. n. 6132/2008
La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l’accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d’accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (nella specie, non avendo il ricorrente dimostrato la sua qualità di erede della parte, deceduta nelle more, nei cui confronti si era tenuto l’appello, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile).
Cass. civ. n. 21245/2007
Poiché l’azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all’esercizio di tale azione.
Cass. civ. n. 15233/2007
Chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato ma solo della titolarità della situazione sostanziale che è oggetto del rapporto giuridico controverso, poiché anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, con motivazione logica e quindi insindacabile in sede di legittimità, aveva escluso la titolarità del diritto al risarcimento in capo alla parte che lamentava i danni provocati alla sua casa, in conseguenza di lavori in corso).
Cass. civ. n. 11321/2007
Il difetto di legitimatio ad causam attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall’attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l’accertamento dell’effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all’ordinaria disciplina dell’onere probatorio e delle impugnazioni (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d’appello che, decidendo sull’impugnativa per nullità di un lodo arbitrale, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di una delle parti, con assorbimento delle ulteriori questioni, benché la relativa eccezione, mai prospettata davanti al collegio arbitrale, fosse stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni davanti alla medesima Corte d’appello).
Cass. civ. n. 4377/2007
In tema di legittimazione ad agire, poiché alla stregua dell’articolo 2275 c.c. per le società di fatto è solo facoltativo il procedimento di liquidazione, e di questo, in quanto finalizzato a definire i rapporti con i terzi creditori, non può legittimamente invocarsi l’applicazione quando sopravvengano attività che rimangono oggetto, a seguito del pregresso scioglimento, di mera comunione fra gli ex soci, va riconosciuta a questi ultimi piena legittimazione ad agire per il recupero delle dette attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l’attore, che aveva fatto specifico riferimento alla società collettiva irregolare, sciolta due anni addietro, quale ex socio e amministratore, era legittimato ad agire nei confronti della convenuta per il recupero del corrispettivo per lavori di falegnameria eseguiti dalla detta società, senza dover ricorrere alla procedura di liquidazione o a imprecisati provvedimenti giurisdizionali).
Cass. civ. n. 20819/2006
La legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere — rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva — di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Al contrario il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Cass. civ. n. 13756/2006
La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione dell’attore, quest’ultimo ed il convenuto assumano la veste di — rispettivamente — soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di «legitimatio ad causam» nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito di rigetto della domanda di risarcimento di danni conseguenti a sinistro stradale, nel ravvisato difetto — rilevato d’ufficio — di «legitimatio ad causam» dell’attore, per mancata prova del suo diritto di proprietà sul ciclomotore nello stesso coinvolto).
Cass. civ. n. 8040/2006
La legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a «subire» la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell’identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell’attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.
Cass. civ. n. 1848/2006
In tema di legittimazione ad causam il soggetto che nel corso del giudizio si costituisce nella qualità di successore universale di una delle parti ha l’onere di fornire — in presenza di contestazione sul punto — la prova della asserita qualità di erede, dimostrando sia l’avvenuto decesso di detta parte sia la inesistenza di altri eredi, trattandosi di presupposti necessari per la successione nel processo.
Cass. civ. n. 24457/2005
La legitimatio ad causam attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all’art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l’azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell’attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (Nella specie, la S.C., accogliendo il relativo motivo del ricorso proposto e ritenendo l’assorbimento degli altri, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva proceduto — malgrado la questione non avesse formato oggetto di contestazione in primo grado e non gli fosse stata devoluta con il proposto gravame — al rilievo officioso del difetto, dal lato passivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, il quale, secondo la specificazione che ne aveva dato l’attore, aveva ad oggetto la responsabilità dell’Amministrazione Provinciale per l’omessa adozione della cautele dirette ad impedire che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi).
Cass. civ. n. 10131/2005
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l’età di sedici anni, necessario (ex art. 273 c.c.) per promuovere o proseguire validamente l’azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore, sostituto processuale del figlio minorenne. Detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario e sufficiente che sussista al momento della decisione; in mancanza, il giudice deve dichiarare, anche d’ufficio, l’improseguibilità del giudizio e non può pronunciare nel merito. Alla necessaria prestazione del consenso — che non può ritenersi validamente prestato dal sedicenne fuori dal processo, né può essere desunto da fatti e comportamenti estranei ad esso, come, ad esempio, dal mero fatto di «portare» il cognome del presunto padre naturale — non osta la circostanza che il figlio abbia raggiunto, nel corso del processo, la maggiore età, sempre che detto compimento non abbia prodotto l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c., rendendo così necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ex minorenne.
Cass. civ. n. 9206/2005
In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell’amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, c.c. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all’interposizione d’ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio da terzi o da un singolo condòmino (trovando in tanto ragione nell’esigenza di facilitare l’evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini) in ordine alle parti comuni dello stabile condominiale, tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purchè adibite all’uso comune di tutti i condòmini. Ne consegue che, in presenza di domanda di condanna all’eliminazione d’opere (nel caso, varco nel muro di cinta condominiale aperto per consentire ai condòmini l’esercizio del passaggio sulla strada di proprietà dei confinanti), ai fini della pregiudiziale decisione concernente la negatoria servitutis non è necessaria l’integrazione del contraddittorio, dalla legge non richiesta per tale tipo di pronunzia, che bene è pertanto resa nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore, dovendo in tal caso essere essa intesa quale utilitas afferente all’intero edificio condominiale e non già alle singole proprietà esclusive dei condòmini. Ne consegue altresì che, poiché l’esistenza di un organo rappresentativo unitario dell’ente, quale l’amministratore, non priva i singoli condòmini della facoltà di agire in giudizio a difesa dei diritti esclusivi e connessi inerenti l’edificio condominiale, ciascun condòmino è d’altro canto legittimato ad impugnare personalmente, anche mediante ricorso per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale. (In applicazione del suindicati principi, nel cassare la sentenza della corte di merito che, in presenza d’impugnazione della sola pronunzia sulla negatoria servitutis e a prescindere quindi dal merito, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini, la Corte Cass. ha affermato che la partecipazione di questi ultimi, concorrente con quella dell’amministratore, si rende semmai necessaria nella diversa ipotesi di pronunzia emessa sia sulla questione pregiudiziale d’accertamento dell’inesistenza della servitù evocata con la proposizione della negatoria servitutis — che sul merito — domanda di rimozione dell’opera sulla cosa comune integrante la servitù — in presenza di proposizione congiunta di entrambe le questioni).
Cass. civ. n. 10353/2004
Soltanto i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali alle quali non siano iscritti, laddove non è ravvisabile alcun diritto o interesse della organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione alla validità, efficacia, o anche all’interpretazione di un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea.
Cass. civ. n. 8204/2004
Il commissario liquidatore di società di assicurazioni designato dalla pubblica autorità, e di fatto insediato nella carica, ha il potere rappresentativo della società, e può pertanto costituirsi in giudizio ed esercitare i correlati poteri di impugnazione in nome e per conto della medesima, anche quando l’atto amministrativo di preposizione del detto commissario alla gestione della società, contestualmente posta in liquidazione coatta, sia giuridicamente inesistente, per essere stato emesso in totale carenza dei relativi poteri.
Cass. civ. n. 12225/2003
L’art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L’esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell’interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c
Cass. civ. n. 6185/2003
Anche il custode giudiziario di un bene sottoposto a sequestro ex art. 321 c.p.p. è legittimato a stare in giudizio a tutela della conservazione del bene stesso, onde preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare, nell’ipotesi in cui l’atto contestato, in relazione al quale egli assuma la veste di parte processuale, sia suscettibile di pregiudicare l’esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui salvaguardia egli è preposto
Cass. civ. n. 6169/2003
Il socio di una società in nome collettivo è privo di legittimazione autonoma a far accertare ed inibire l’attività concorrenziale con quella della società, svolta dal socio uscente nonché a richiedere l’annullamento del contratto stipulato tra la società e detto socio uscente in ordine alla liquidazione della quota, ma può assumere nel giudizio una posizione adesiva a quella della società.
Cass. civ. n. 446/2003
In materia di assistenza pubblica, la legge n. 448 del 1998 ha attribuito al Ministero del Tesoro la legittimazione processuale in tutte le controversie relative ai risultati della verifica della permanenza dei requisiti sanitari previsti nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, ancorché in tali controversie venga richiesta la condanna al ripristino dei benefici economici revocati, non assumendo al riguardo rilievo la circostanza che la revisione dei requisiti sanitari venga effettuata dalla commissione medica dell’unità sanitaria locale e non già dalle commissioni mediche previste dall’art. 11 legge n. 537 del 1993 e dal regolamento emanato con D.P.R. n. 698 del 1994. In tali controversie (nel caso, di ripristino di indennità di accompagnamento), il Ministero assume la veste di sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. del titolare del rapporto obbligatorio — da individuarsi nell’Inps o nelle Regioni ai sensi dell’art. 130 D.L. n. 112 del 1998 (richiamato anche dall’art. 80, commi settimo ed ottavo, legge n. 448 del 1998, che ha introdotto modifiche sul piano della ripartizione delle competenze in materia tra tali due enti) — e nei suoi confronti deve essere emessa la decisione, la quale fa tuttavia stato anche nei confronti del sostituito, che rimane la parte sostanziale del rapporto (e che, giusta la peculiare richiamata normativa, può intervenire nel processo, ma non anche subentrare al sostituto).
Cass. civ. n. 17064/2002
La legitimatio ad causam, intesa come interesse ad agire o a contraddire, si configura come condizione dell’azione (e cioè come elemento strutturale che la sorregge) interno (e non esterno, quale presupposto sostanziale) all’interesse medesimo, sicché la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione (principio della cosiddetta effettività sostanziale).
Cass. civ. n. 10443/2002
Nell’actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur mancando all’atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all’emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell’azione, non può subire limitazioni temporali e, pertanto, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l’azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi.
Cass. civ. n. 10370/2001
La proposizione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro della domanda per conseguire le prestazioni derivanti dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dà luogo al vizio di difetto di legittimazione passiva ad causam, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno sulla questione.
Cass. civ. n. 8476/2001
Non attiene alla legittimatio ad causam, ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale questione (a differenza della legittimatio ad causam che è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l’ambito del thema decidendum (nella specie, in un’azione di negatoria servitutis, gli attori nella qualità di proprietari del fondo in questione, avevano convenuto l’ENEL per la rimozione di una linea elettrica, l’ente aveva eccepito l’insussistenza di detta qualità e la S.C., enunciando il su riportato principio, ha stabilito che tale eccezione attiene al merito della causa e non all’interesse ad agire o alla legittimazione attiva, ritenendola, pertanto, tardiva per essere stata prospettata la prima volta nella seconda comparsa conclusionale relativa al giudizio d’appello).
Cass. civ. n. 15537/2000
Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legitimatio ad causam, ma dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell’identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore. Il controllo circa la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, è esercitabile d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio e si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di oggetto tenuto a subirla. Diversamente, l’eccezione del convenuto circa l’effettiva titolarità del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità dev’essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione.
Cass. civ. n. 15080/2000
La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere — rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva — di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dall’effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l’attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva.
Cass. civ. n. 6420/2000
Il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l’azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l’effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva dell’azienda unità sanitaria locale soppressa, rilevando che, a norma dell’art. 6 legge n. 274 del 1964, la Asl convenuta non era individuabile come soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio).
Cass. civ. n. 4364/1998
Sussiste carenza di legittimazione attiva (la quale, insieme con l’inesistenza del diritto e l’interesse ad agire, costituisce una delle condizioni per la proposizione di un’azione giudiziaria) allorquando taluno, al di fuori dai casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge, faccia valere in nome proprio un diritto altrui, ma non anche quando agisca a tutela di un diritto altrui prospettandolo come proprio. Sicché, in tale ultimo caso, quando già nella domanda risulti l’inesistenza in capo all’attore del diritto da lui vantato, la domanda deve essere rigettata come infondata per inesistenza del diritto dell’attore e non per mancanza di legittimazione ad agire. (La S.C. ha così corretto la motivazione della sentenza impugnata, la quale, avendo accertato che beneficiario di un determinato impegno di spesa pubblica era il singolo paziente e non la casa di cura, aveva erroneamente affermato la carenza di legittimazione attiva di quest’ultima e non — come sarebbe stato corretto — l’infondatezza della domanda proposta dalla stessa cara di cura).
Cass. civ. n. 10843/1997
Giacché la legitimatio ad causam attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio, il suo difetto è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite che, sulla relativa questione siasi eventualmente formato il giudicato. Viceversa, non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Essa questione — inoltre — non è — a differenza di quella concernente la legitimatio ad causam — rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essendo invece, di regola, affidata alla disponibilità delle parti. Più in particolare, e fra l’altro, il convenuto può, con il suo comportamento processuale, influire — eliminandoli o alleviandoli — sugli oneri probatori incombenti sull’attore, anche a proposito della sua asserita titolarità attiva del rapporto, ove non contesti oppure riconosca espressamente la verità dei fatti dall’attore allegati a fondamento della domanda; ciò in applicazione del principio per cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi.
Cass. civ. n. 5407/1997
La legitimatio ad causam, attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all’art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l’azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne la esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell’attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale, invece, nessun esame di ufficio è consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all’appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere pronuncia, così che, ove la contestazione della titolarità della detta situazione sostanziale si riferisca all’attore, essa integrerà una ipotesi di eccezione in senso tecnico che, come tale, può essere svolta anche nel giudizio di appello, a nulla rilevandone la astratta proponibilità nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 11190/1995
L’istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta — trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data — la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell’azione), circa la coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Dalla questione relativa alla legittimazione si distingue quella relativa alla effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa, che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione in difetto di specifico gravame. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il rilievo da parte del giudice d’appello di un difetto di legittimazione passiva evidenziato dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva del giudizio, in un caso in cui l’acquirente di un bene immobile aveva fatto valere la garanzia per i vizi della cosa venduta, chiedendo la riduzione del prezzo, non solo nei confronti del venditore ma anche di soggetto che, nonostante talune particolarità delle vicende, risultava qualificabile solo quale rappresentante dello stesso venditore).
Cass. civ. n. 6376/1986
Colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio non può giovarsi dell’eventuale ratifica del suo operato da parte del vero titolare di quel diritto, in quanto una ratifica è concepibile soltanto nel caso di chi agisca in nome e per conto di altri pur senza averne i poteri.
Cass. civ. n. 4663/1982
L’esecutore testamentario, mentre è titolare iure proprio delle azioni, relative all’esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento ed il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell’art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all’eredità, e cioè a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui l’esecutore testamentario non è investito dalla legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.
Cass. civ. n. 3087/1982
Il difetto di legitimatio ad causam, la quale si identifica nel potere o dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, e, quindi, di ottenere o subire una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ove la relativa questione non resti preclusa per aver formato oggetto di precedente statuizione non impugnata.
Cass. civ. n. 89/1978
Il promuovimento di azione diretta a far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), si traduce in un difetto di legitimatio ad causam, rilevabile anche d’ufficio. Il mandatario senza rappresentanza può agire in giudizio in nome proprio, nei limiti consentiti dall’art. 1708 c.c., a tutela di diritti di pertinenza sostanziale del mandante, esclusivamente con riguardo agli affari da esso mandatario conclusi per conto del mandante ed in esecuzione del mandato. Con riguardo, invece, ad affari conclusi dal mandante, il mandatario può agire verso la controparte solo in forza di procura che gli conferisca specifici poteri di rappresentanza, perché, in difetto di tale procura, il mandato, quale ne sia l’oggetto e l’ampiezza, rimane fatto interno fra mandante e mandatario, inidoneo a legittimare il secondo ad agire in proprio nome, senza la contemplatio domini.
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