17 Mar Articolo 80 Codice di procedura civile — Provvedimento di nomina del curatore speciale
L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [ , al pretore ] o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa [ 121, 125 ].
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto [ 135 ] . Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta [ disp. att. c.c. 65 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7362/2015
Allorquando l’esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all’art. 80 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 4491/1982
Nel caso di conflitto di interessi fra un minore ed il genitore esercente la potestà, insorto in relazione ad un giudizio pendente, la nomina del curatore speciale del minore compete, a norma dell’art. 320 ultimo comma c.c., unicamente al giudice tutelare, in quanto la norma di cui all’art. 78 ultimo comma c.p.c. ha carattere sussidiario e non è quindi applicabile al conflitto di interessi fra il genitore ed il minore, che è espressamente contemplato dal citato art. 320. Pertanto, la nomina del curatore speciale da parte del presidente dell’ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la causa, invece che da parte del giudice tutelare, comporta un vizio del procedimento che determina la nullità della sentenza, la quale può essere dedotta da qualsiasi parte, attenendo alla regolarità del contraddittorio sulla quale il giudice deve, a norma dell’art. 182 c.p.c., indagare anche d’ufficio.
Cass. civ. n. 1693/1974
Il provvedimento con cui viene nominato un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. ha natura di atto di volontaria giurisdizione, e non è né decisorio né definitivo, potendo la sua legittimità essere controllata nel giudizio al quale esso è preordinato. Pertanto, non è impugnabile col ricorso per cassazione di cui all’art. 111 Cost. il decreto del presidente della corte d’appello che dichiari irreclamabile il provvedimento di nomina adottato, ai sensi del citato art. 78, dal presidente del tribunale.
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