14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15537 del 7 dicembre 2000
Testo massima n. 1
Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legitimatio ad causam, ma dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell’identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore. Il controllo circa la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, è esercitabile d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio e si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di oggetto tenuto a subirla. Diversamente, l’eccezione del convenuto circa l’effettiva titolarità del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità dev’essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione.
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