14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6420 del 17 maggio 2000
Testo massima n. 1
Il difetto di legittimazione passiva [ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi ] sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l’azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l’effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva dell’azienda unità sanitaria locale soppressa, rilevando che, a norma dell’art. 6 legge n. 274 del 1964, la Asl convenuta non era individuabile come soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio ].
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