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Articolo 54 Codice di procedura civile — Ordinanza sulla ricusazione

Articolo 54 Codice di procedura civile — Ordinanza sulla ricusazione

L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.

Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.

Dell’ordinanza è data notizia [ 136 ] dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi [ disp. att. 125 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9260/2015

In tema di ricusazione, l’ordinanza di condanna della parte al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., non costituisce provvedimento definitivo e, pertanto, non è suscettibile d’impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, attesa la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione d’inammissibilità o di rigetto dell’istanza di ricusazione o anche in via autonoma.

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Cass. civ. n. 27404/2008

Il provvedimento presidenziale relativo alla notifica del ricorso per ricusazione al giudice ricusato e alla controparte e quello di rigetto dell’istanza di revoca del primo nonché l’ordinanza collegiale di rigetto dell’istanza di ricusazione non sono suscettibili di passare in cosa giudicata, trattandosi di provvedimenti privi del requisito della decisorietà, in quanto aventi natura sostanzialmente amministrativa, e del requisito della definitività.

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Cass. civ. n. 9258/2004

Una volta definito il procedimento di ricusazione del giudice (nella specie: con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della relativa istanza), cessa la causa di sospensione del processo disposta con il provvedimento assunto ai sensi dell’art. 52, ultimo comma, c.p.c., sicché, essendo questo provvedimento venuto meno, deve ritenersi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla cessazione della materia del contendere, il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso detto provvedimento, stante, appunto, la mancanza attuale dell’oggetto dell’impugnazione. Né, in mancanza di un provvedimento su cui la pronuncia della Corte possa incidere, l’interesse alla decisione del regolamento di competenza può derivare dalla mera eventualità di altra e futura iniziativa processuale della controparte di reiterazione dell’istanza di ricusazione, tanto più che non è configurabile un interesse ad ottenere una pronuncia giudiziaria che valga per situazioni processuali future ed eventuali.

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Cass. civ. n. 9240/2002

L’ordinanza che, in accoglimento di istanza di ricusazione, anziché designare nominativamente il giudice sostituto, sostituisca il ricusato con un ufficio impersonalmente indicato, comporta la nullità (e non l’inesistenza) della sentenza emessa dal giudice così designato, per vizio di costituzione del giudice stesso. Tale nullità, in base al richiamo operato dall’art. 158 c.p.c. al successivo art. 161, non si sottrae al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, se non è stata rilevata — d’ufficio o su eccezione — dal giudice mal costituito, deve essere denunziata in sede di gravame, dovendosi altrimenti ritenere sanata a seguito del formarsi del giudicato sul punto.

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Cass. civ. n. 4577/1997

In caso di astensione del giudice, il relativo procedimento si esaurisce fra il giudice che si astiene ed il presidente del collegio, senza che la sostituzione del giudice astenutosi con altro magistrato incida sul principio costituzionale del giudice naturale.

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Cass. civ. n. 1113/1984

L’art. 54 primo comma c.p.c., il quale dispone che l’ordinanza che accoglie l’istanza di ricusazione designa «il giudice» che deve sostituire quello ricusato, si riferisce non al giudice-ufficio, ma al giudice-persona, rispetto al quale soltanto sono riscontrabili le situazioni giustificative della ricusazione medesima.
La riunione di due procedimenti, in relazione ad esigenze di più comoda ed economica trattazione, non interferisce sulla loro autonomia ed individualità. Ciò comporta che la pronuncia resa sull’istanza di ricusazione del giudice, in uno di detti procedimenti, non osta all’emanazione di un diverso provvedimento sulla ricusazione dello stesso giudice nell’altro procedimento.

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Cass. civ. n. 1387/1983

L’accoglimento dell’istanza di ricusazione conferisce giuridica rilevanza all’incapacità relativa del giudice ricusato, con conseguente nullità della sentenza quando tale giudice abbia fatto parte del collegio che ha deciso la controversia, per cui è stato ricusato.

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