14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1113 del 14 febbraio 1984
Testo massima n. 1
Il provvedimento sull’istanza di ricusazione, da parte del giudice indicato come competente dall’art. 53 c.p.c. [ nella specie, presidente del tribunale, trattandosi di ricusazione del pretore ], non trova ostacolo o preclusione nella circostanza che su tale istanza abbia già deciso lo stesso giudice ricusato, sia pure in termini di dichiarazione d’inammissibilità, tenuto conto che detto giudice ricusato si trova in situazione di carenza assoluta del potere di statuire sull’istanza medesima, sicché la sua decisione deve ritenersi giuridicamente inesistente.
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Testo massima n. 2
L’art. 54 primo comma c.p.c., il quale dispone che l’ordinanza che accoglie l’istanza di ricusazione designa «il giudice» che deve sostituire quello ricusato, si riferisce non al giudice-ufficio, ma al giudice-persona, rispetto al quale soltanto sono riscontrabili le situazioni giustificative della ricusazione medesima.
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