14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1387 del 23 febbraio 1983
Testo massima n. 1
L’accoglimento dell’istanza di ricusazione conferisce giuridica rilevanza all’incapacità relativa al giudice ricusato, con conseguente nullità della sentenza quando tale giudice abbia fatto parte del collegio che ha deciso la controversia, per cui è stato ricusato.
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Testo massima n. 2
L’accoglimento dell’istanza di ricusazione conferisce giuridica rilevanza all’incapacità relativa del giudice ricusato, con conseguente nullità della sentenza quando tale giudice abbia fatto parte del collegio che ha deciso la controversia, per cui è stato ricusato.
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