17 Mar Articolo 55 Codice di procedura civile — Responsabilità civile del giudice
Posted at 10:19h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo – Disposizioni generali > Titolo I – Degli organi giudiziari > Capo I – Del giudice > Sezione VII – Dell’astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici
[ Il giudice è civilmente responsabile soltanto:
- 1) quando nell’esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
- 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.
Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l’atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito. ]
- 1) quando nell’esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
- 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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