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Articolo 55 Codice di procedura civile — Responsabilità civile del giudice

Articolo 55 Codice di procedura civile — Responsabilità civile del giudice

[ Il giudice è civilmente responsabile soltanto:

  1. 1) quando nell’esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
  2. 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.

Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l’atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito. ]

  1. 1) quando nell’esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
  2. 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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