Art. 55 – Codice di procedura civile – Responsabilità civile del giudice
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo - Disposizioni generali > Titolo I - Degli organi giudiziari > Capo I - Del giudice > Sezione VII - Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici
[Il giudice è civilmente responsabile soltanto:
1) quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.
Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.