Art. 56 – Codice di procedura civile – Autorizzazione
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo - Disposizioni generali > Titolo I - Degli organi giudiziari > Capo I - Del giudice > Sezione VII - Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici
[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.
Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.