14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 9260 del 7 maggio 2015
Testo massima n. 1
In tema di ricusazione, l’ordinanza di condanna della parte al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., non costituisce provvedimento definitivo e, pertanto, non è suscettibile d’impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, attesa la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione d’inammissibilità o di rigetto dell’istanza di ricusazione o anche in via autonoma.
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