Cass. civ. n. 4577 del 22 maggio 1997

Testo massima n. 1


In caso di astensione del giudice, il relativo procedimento si esaurisce fra il giudice che si astiene ed il presidente del collegio, senza che la sostituzione del giudice astenutosi con altro magistrato incida sul principio costituzionale del giudice naturale.