14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 27404 del 18 novembre 2008
Testo massima n. 1
Il provvedimento presidenziale relativo alla notifica del ricorso per ricusazione al giudice ricusato e alla controparte e quello di rigetto dell’istanza di revoca del primo nonché l’ordinanza collegiale di rigetto dell’istanza di ricusazione non sono suscettibili di passare in cosa giudicata, trattandosi di provvedimenti privi del requisito della decisorietà, in quanto aventi natura sostanzialmente amministrativa, e del requisito della definitività.
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Testo massima n. 2
Nel giudizio di ricusazione non è possibile individuare una controparte ; il diritto del litigante ad essere giudicato da un giudice terzo e imparziale si estrinseca, infatti, solo nei confronti dell’ordinamento, non sussistendo un contrapposto diritto del giudice a decidere la lite assegnatagli e non essendo ipotizzabile un interesse della controparte del giudizio di merito ad interferire nel giudizio di ricusazione. [ Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto che erroneamente il presidente della corte di merito aveva disposto la notifica dell’istanza di ricusazione al giudice ricusato e al contraddittore ].
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