17 Mar Articolo 18 Codice di procedura civile — Foro generale delle persone fisiche
Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [ c.c. 43, 45, 2196 n. 4 ] e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora[ 139; c.c. 43 ].
Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11389/2018
In tema di controversie tra consumatore e professionista, l’art. 33, comma 2, lett. u), c. cons. va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull’individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l’accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversie, nonché quello relativo all’eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui la presunzione di residenza derivante dai dati anagrafici risultava superata sulla base di elementi obiettivi, tra cui il luogo ove risultava avere sede lo studio professionale del difensore incaricato di curare la fase precontenziosa e contenziosa della lite). (Regola competenza)
Cass. civ. n. 2488/2018
Sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo di domicilio del cliente, quale foro speciale del consumatore, in un giudizio per responsabilità professionale da questi promosso nei confronti di un notaio, non ostando alla disciplina dei contratti del consumatore la circostanza per cui l’interazione tra cliente e professionista sia avvenuta per il tramite di un procuratore speciale.
Cass. civ. n. 5254/2017
In materia di concorrenza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito “web”, la competenza per territorio spetta, ai sensi dell’art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, che è norma speciale rispetto all’art. 18 c.p.c., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell’inserzionista (ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio) ovvero, in alternativa, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito.
Cass. civ. n. 9373/2014
Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova.
Cass. civ. n. 14571/2012
In tema di competenza per territorio, poiché l’impresa individuale non ha una soggettività giuridica diversa dalla persona del suo titolare, l’individuazione del giudice competente per l’emissione del decreto ingiuntivo va operata in base all’art. 18 c.p.c., con la conseguenza che l’opponente, quale convenuto sostanziale, ha l’onere di sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale anche con riguardo al foro generale delle persone fisiche, dovendosi altrimenti ritenere tale eccezione come non proposta.
Cass. civ. n. 24257/2008
In tema di controversie tra consumatore e professionista, l’art. 33, comma 2, lett. U, del c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto; tuttavia, il diverso giudice adito dal professionista può riconoscere la propria competenza, se accerti che lo spostamento di residenza del consumatore sia stato fittizio o reiterato e, perciò, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia.
Cass. civ. n. 15673/2007
È nulla e conseguentemente inidonea a giustificare l’applicazione di uno specifico criterio di competenza territoriale, la clausola contrattuale che contiene l’elezione di domicilio, finalizzata alla notificazione di futuri atti giudiziari, presso la Casa Comunale, perché produttiva di una lesione del diritto costituzionale al contraddittorio, non potendo la P.A., senza una specifica previsione normativa abilitativa, ricevere atti per conto di privati né addossarsi la cura del loro recapito all’interessato. Non trova applicazione nella fattispecie in esame la regola della validità ed efficacia dell’elezione di domicilio, anche in mancanza del consenso e dell’accettazione del domiciliatario.
Cass. civ. n. 1515/2007
In tema di competenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell’azione di garanzia, poiché si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio. (Poiché, nella specie, la domanda principale era fondata su di un contratto concluso a Genova, e quella di garanzia — impropria — dal convenuto proposta nei confronti del terzo chiamato, su di un distinto e autonomo contratto, concluso a Napoli, la S.C., in sede di regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva dichiarato la propria competenza sulla domanda di garanzia, per averla invece qualificata come propria, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli sulla detta domanda di garanzia impropria).
Cass. civ. n. 5006/2005
Ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell’art. 18 c.p.c. che dell’art. 20 c.p.c. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s’intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall’intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Nella specie il convenuto aveva trasferito la residenza da Palermo a Cefalú, continuando a svolgere attività professionale nel capoluogo; la S.C, nel confermare la sentenza di merito, ha precisato che il trasferimento della residenza comporta la presunzione di trasferimento anche del domicilio, presunzione non superata dalla permanenza dello studio legale in Palermo, in mancanza di prova sia della persistente iscrizione nell’albo professionale di quella città, sia del carattere fittizio del trasferimento di residenza).
Cass. civ. n. 8796/2000
La domanda diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene consegnato in esecuzione di un contratto invalido o inefficace non ha natura reale, ma personale, per modo che il foro competente è quello generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e non quello del luogo in cui si trova la cosa da restituire.
Cass. civ. n. 2596/1994
Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, il criterio del foro dell’attore assume carattere del tutto residuale rispetto a quelli soggettivi indicati dagli artt. 18 e 19 c.p.c., di guisa che può risultare concretamente applicabile solo quando il convenuto non abbia residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la sua dimora è sconosciuta.
Cass. civ. n. 791/1985
Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, le risultanze anagrafiche in ordine alla residenza costituiscono semplici presunzioni, superabili, come tali, con prove contrarie sia in ordine al difetto dell’elemento oggettivo circa la stabile ed effettiva dimora sia in ordine al difetto dell’elemento soggettivo circa l’intenzione di fissare in un luogo la propria abituale dimora.
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