Art. 222 – Codice della strada – Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589 bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589 bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589 bis, primo comma, e 590 bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 57202/2017

In tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l’elusione del principio del ne bis in idem e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all’esito del medesimo procedimento.

Cass. pen. n. 55130/2017

Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

Cass. pen. n. 50060/2017

In caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza di «patteggiamento» il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all’art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. (In motivazione la Corte ha sottolineato che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta.

Cass. pen. n. 14504/2016

La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo-bis, cod. strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose. (La Suprema Corte, in motivazione, ha chiarito che tale interpretazione è conforme alla ratio legis della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame).

Cass. pen. n. 10649/2013

In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine di prescrizione della sanzione amministrativa accessoria (nella specie, sospensione della patente di guida) direttamente conseguente alla commissione di un reato, è interrotto dall’emissione del decreto di citazione a giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Cass. pen. n. 36352/2011

La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati d’omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Cass. pen. n. 19716/2009

La sospensione della patente di guida nel caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale derivi danno alle persone non è provvedimento di natura cautelare, ma è una sanzione amministrativa accessoria, la cui applicazione da parte del giudice penale non può che conseguire all’esito del giudizio e nei tempi di definizione dello stesso.

Cass. pen. n. 15906/2009

Il giudice del rinvio conseguente all’annullamento della sentenza di condanna per mancata statuizione sull’illecito amministrativo dell’omessa riduzione di velocità in presenza di pedoni, connesso al reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve applicare la misura della sospensione della patente di guida, che è obbligatoria per il caso di danni alla persona.

Cass. pen. n. 15283/2009

La durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, è pari, in caso di pluralità di reati, al cumulo di periodi previsti in riferimento a ciascun reato. (La Corte ha precisato che al cumulo delle sanzioni amministrative sono inapplicabili le discipline tipicamente penalistiche, finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive - art. 81 c.p. - o ad evitare restrizioni troppo ampie delle libertà personali - art. 307, comma primo bis, c.p.p.).

Cass. pen. n. 36868/2007

Con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dall'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. (Fattispecie in tema di annullamento con rinvio della sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria).

Cass. pen. n. 27897/2004

In tema di procedimenti speciali con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589, 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., infatti, è equiparata, ex art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna.

Cass. pen. n. 11522/2004

In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 comma secondo cod. strad. consegue di diritto all’accertamento di un fatto da cui sia derivata una lesione personale colposa, per cui al giudice residua uno spazio di valutazione discrezionale solo in relazione alla determinazione della durata del periodo di sospensione, che deve fissare, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla legge, tenendo conto della gravità del fatto e della pericolosità

Cass. pen. n. 10777/2003

L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste dagli artt. 222 e seg. cod. strad., non è esclusa dalla declaratoria di estinzione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all’art. 162-bis c.p., ma la competenza ad applicare la sanzione amministrativa non è del giudice — trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non già di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale — ma del prefetto, il quale deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge.

Cass. pen. n. 13626/2003

La guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l’art. 116 del c.d.s., continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione.

Cass. pen. n. 7317/2003

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida comporta per l’interessato la preclusione a condurre qualsiasi veicolo per il quale sia richiesta un’abilitazione attestata dal rilascio di patente, quale che sia il tipo e l’efficacia del documento prescritto, con la conseguenza che, nel caso della disponibilità di più abilitazioni diverse, la sospensione non può essere limitata alla sola patente utile per la guida del tipo di mezzo condotto in occasione del fatto cui si connette la sanzione. (Nella fattispecie la Corte ha disatteso la tesi che, scaturendo la sanzione da un fatto di omicidio colposo commesso alla guida di un motociclo, dovesse essere sospesa la patente di tipo «A» e non anche quella di tipo «B», entrambe rilasciate all’imputato).

Cass. pen. n. 12316/2002

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

Cass. pen. n. 2810/2000

Il giudice ordinario che esercita la giurisdizione nei confronti dei militari per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, può altresì applicare, ai sensi dell’art. 222 cod. della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida militare.

Cass. pen. n. 3881/2000

La disciplina della revoca della patente prevista dal nuovo - Codice della strada è più favorevole all'imputato di quella precedente in quanto, mentre nella vigenza del - Codice della strada abrogato spettava alla discrezionalità del giudicante individuare i casi di particolare gravità che consentivano la revoca dell'autorizzazione alla guida, l'art. 222, comma terzo, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità della revoca detta esclusivamente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

La irrogazione di una pena illegittima è rilevabile in sede esecutiva, non solo nel caso che l’illegittimità sussista ab origine ma anche quando essa sia conseguenza di una legge che prevede un trattamento più mite per l’imputato, sempre che la più grave pena inflitta sia ancora in corso di esecuzione o ne siano perduranti gli effetti; il principio di legalità, elevato a rango di norma fondamentale nell’art. 25 della Costituzione, riguarda infatti non solo la previsione dei reati ma anche il sistema sanzionatorio nel suo complesso, comprensivo del tipo, della qualità e della durata delle pene, per cui l’ordinamento non tollera non solo che si dia esecuzione ad una pena, anche se inflitta con sentenza irrevocabile, che non aveva all’epoca in cui fu irrogata il suo fondamento nella legge, ma nemmeno che ne perdurino la esecuzione e gli effetti allorché il legislatore tale pena ha espunto dall’ordinamento con legge successiva a quella del momento in cui è stata applicata. (Fattispecie di revoca della patente di guida disposta ex art. 91 vecchio - Codice della strada perii reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione, senza tenere conto che, pur essendo stato commesso il fatto sotto il vigore del detto codice, avrebbe dovuto trovare applicazione nel corso del procedimento il più favorevole disposto dell’art. 222 nuovo codice che prevede la possibilità della revoca solo in caso di recidiva plurima nei cinque anni dalla prima condanna definitiva).

Cass. pen. n. 10127/1999

Tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo - Codice della strada e la sanzione accessoria del la sospensione della patente sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti, caratterizzandosi il primo provvedimento per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all’applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del - Codice della strada), nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attività — quella di guida — che si palesa potenzialmente pericolosa. Da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa accessoria non può essere imputato al periodo di durata di essa.

Cass. pen. n. 3646/1998

Integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. il comportamento di chi ometta di consegnare la patente di guida ai competenti uffici della motorizzazione civile che gli abbiano intimato tale adempimento a seguito della perdita dei requisiti fisici o psichici indispensabili alla guida. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che l'ordine in tal senso impartito dalla Direzione Generale della motorizzazione civile all'interessato è legalmente dato per motivi di sicurezza pubblica, inerendo ad ovvie finalità preventivo-interdittive, con riguardo alla prevenzione sia di illeciti amministrativi e/o reati, sia, più in generale, dei pericoli che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare).

Cass. pen. n. 4247/1998

Nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine impartito dalla Motorizzazione Civile di consegnare la patente di guida in conseguenza della sospensione del documento — disposta per essere risultata, in sede di accertamento sanitario per la conferma o la revisione della patente, la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici indispensabili alla guida — è configurabile il reato di cui all’art. 650 c.p.: trattasi infatti di inosservanza di un provvedimento con il quale l’autorità pubblica (la Direzione Generale della Motorizzazione Civile) impone al titolare della patente una particolare condotta commissiva a tutela della sicurezza della circolazione e dell’ordine pubblico, legittimamente emanato — più per ragioni di «sicurezza pubblica» che di «giustizia» — per l’assolvimento del compito istituzionale di prevenzione di illeciti amministrativi o di reati e, più in generale, di prevenzione del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Cass. pen. n. 3891/1997

In tema di sanzioni amministrative all’accertamento di reati, poiché la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una pronuncia di condanna, con essa possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto sancito dall’art. 445 c.p.p. limitato alle sole pene accessorie. Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere disposta la sospensione della patente di guida, quando questa sanzione amministrativa consegua all’accertamento di un reato previsto dal - Codice della strada. (Fattispecie in tema di patteggiamento per il reato di cui all’art. 186 cod. strada).

Cass. pen. n. 3209/1997

Poiché la norma più favorevole all'imputato va individuata comparando il trattamento derivante dall'applicazione della legge anteriore con quello fissato dalla legge posteriore e ravvisando la lex mitior in quella che sia foriera di conseguenze meno gravose per il colpevole e poiché nella vigenza del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la sospensione della patente di guida costituiva pena accessoria mentre secondo il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa per il reato di omicidio colposo commesso, nel vigore del - Codice della strada abrogato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena accessoria della sospensione della patente di guida è più favorevole della sanzione amministrativa accessoria perché la pena, a differenza dell'altra, viene in concreto attratta dalla sospensione della pena principale, con conseguente trattamento sanzionatorio complessivamente più mite per l'imputato.

Cass. pen. n. 4137/1996

In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del - Codice della strada, poiché, secondo gli artt. 218 e 219 cod. str., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall’art. 218, comma sesto, cod. str., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente; ed ha precisato altresì che l’unica ipotesi in cui, nel vigente - Codice della strada, è attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, è quella prevista dal terzo comma dell’art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone).

Cass. pen. n. 4086/1996

Il giudice è tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a nulla rilevando che di questa non sia stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento. La detta sanzione, infatti, non può formare oggetto di accordo tra le parti.

Cass. pen. n. 3213/1996

Non è possibile ordinare la sospensione della patente di guida non richiesta né concessa all’imputato. Nel silenzio della legge neppure è consentito sospendere la detta autorizzazione amministrativa che sia stata conseguita dopo il reato cui si procede. (Nella fattispecie, l’imputato, cui era stata applicata la pena richiesta per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, si era doluto della sospensione della patente di guida disposta dal giudice, rilevando che tale ordine era illegittimo in quanto per condurre il ciclomotore, alla guida del quale si trovava al momento dell’incidente, nessuna patente era richiesta né era stata da lui conseguita perché minore degli anni diciotto. Tale ordine era pure illegittimo se riferito alla patente di guida da lui ottenuta successivamente al fatto di causa).

Cass. pen. n. 930/1996

La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato.

Cass. pen. n. 6437/1995

La sospensione della patente di guida, per la sua natura di sanzione amministrativa accessoria riconosciutale dall'art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deve essere applicata dal giudice anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sfuggendo essa al divieto sancito dall'art. 445, comma primo, c.p.p., che concerne l'applicazione con la citata sentenza delle sole pene accessorie e delle misure di sicurezza diverse dalla confisca di cui all'art. 240, comma secondo, c.p.

Cass. pen. n. 4952/1995

Nell’ipotesi prevista dall’art. 221 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell’interessato al Prefetto di ricorso ai sensi dell’art. 203 d.lgs. suddetto vi sia stata l’archiviazione degli atti concernenti la violazione, l’eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell’accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, applica o irroga, a seconda che proceda o meno con il rito di patteggiamento, ove prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie, il ricorrente imputato del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aveva dedotto che, a seguito dell’avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla violazione dell’art. 145, comma decimo, d.lgs. 285/1992 a lui contestata, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).

Cass. pen. n. 1909/1995

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589, 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., infatti, è equiparata, ex art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna e alla sospensione e alla revoca della patente, configurate come sanzioni amministrative accessorie, non è applicabile il divieto sancito dall’art. 445 c.p.p. relativo alle pene accessorie.

Cass. pen. n. 9727/1994

Con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie. Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere disposta la sospensione della patente di guida, a norma dell’art. 222 nuovo - Codice della strada, che ha carattere di sanzione amministrativa accessoria.

Cass. pen. n. 2583/1994

L’art. 222 del d.l. 30 aprile 1992, n. 285, espressamente qualifica «sanzione amministrativa accessoria» la revoca e la sospensione della patente di guida, quale conseguenza dell'accettata causazione di danni alle persone per effetto di violazione di norme previste dal detto - Codice della strada. La revoca e la sospensione della patente devono, pertanto, essere applicate dal giudice con la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p.