Cass. pen. n. 36352 del 6 ottobre 2011

Testo massima n. 1


La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati d’omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Normativa correlata