Cass. pen. n. 3646 del 16 luglio 1998

Testo massima n. 1


Integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. il comportamento di chi ometta di consegnare la patente di guida ai competenti uffici della motorizzazione civile che gli abbiano intimato tale adempimento a seguito della perdita dei requisiti fisici o psichici indispensabili alla guida. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che l'ordine in tal senso impartito dalla Direzione Generale della motorizzazione civile all'interessato è legalmente dato per motivi di sicurezza pubblica, inerendo ad ovvie finalità preventivo-interdittive, con riguardo alla prevenzione sia di illeciti amministrativi e/o reati, sia, più in generale, dei pericoli che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare).

Normativa correlata